Dal 1 agosto il nuovo codice della strada, norme utili per viaggiare in sicurezza
La Polizia Stradale della Calabria diretta dal dirigente Vincenzo Ortolano ha rese note note le modifiche al Codice della Strada introdotte dalla legge numero 120 del 29 luglio 2010 e che sono entrate in vigore a partire dal 30 luglio scorso.
La necessità di far coincidere il primo esodo estivo con l'entrata in vigore delle nuove norme, scaturisce dalla volontà del legislatore di voler coniugare una maggiore severità nelle sanzioni con una più incisiva prevenzione degli incidenti stradali.
Alcol zero per i neopatentati e conducenti professionali, stretta sulle minicar, notifiche in tempi più brevi, rateizzazione delle multe oltre i duecento euro per i meno abbienti, guida accompagnata a 17 anni, patente a ore in caso di ritiro del titolo di guida.
Queste alcune delle norme già operative mentre di seguito riportiamo brevi cenni sulle innovazioni introdotte:
Art. 97, comma 5
Fabbricazione e vendita di ciclomotori irregolari
Sanzione edittale da 1.000,00 a 4.000,00 euro (pagamento in misura ridotta non consentito)
Modifiche su ciclomotori e minicar
Sanzione edittale da 779,00 a 3.119,00 euro (pagamento in misura ridotta non consentito)
Circolazione con ciclomotore irregolare
comma 6
Sanzione edittale da 389,00 a 1.559,00 euro - (E' stata umenta la sanzione pecuniaria) Pagamento oltre 60 giorni 779,50 euro
comma 10
Ciclomotore coi dati della targa non visibili
Sanzione edittale da 78,00 a 311,00 euro -(E' stata umenta la sanzione pecuniaria) Pagamento oltre 60 giorni 155,50 euro
Art. 172
E' diventato obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza anche per i veicolo di categoria L6e (minicar) dotati di carrozzeria chiusa.
Art. 173 c. 1
E' diventato obbligatorio l'uso di lenti o apparecchi correttivi prescritti anche ai titolari di CIG per la guida di ciclomotori.
Artt. 186, 186-bis, e 187:
guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti.
Viene introdotto l'art. 186-bis che prevede un nuovo quadro sanzionatorio per:
- conducenti di età inferiore a 21 anni o con patente B conseguita da meno di 3 anni
- conducenti professionali in attività di trasporto di persone o cose (Pullman, camion e taxi)
- conducenti di autoveicoli di m.c. maggiore di 3,5 t (incluso eventuale rimorchio), autosnodati, autoarticolati; autoveicoli per trasporto persone con più di 8 posti (escluso il conducente)
Per queste categorie di conducenti è sanzionata, come illecito amministrativo, anche la guida con tasso alcolemico minore di 0,5 g/l
Altra importante modifica: la guida con Tasso Alcolemico ( di seguito TA) fino a 0,8 g/l, per qualsiasi conducente, non è più reato ma illecito amministrativo.
Sulla base delle modifiche apportate ecco i nuovi aspetti operativi
- Guida con TA superiore 0,8 g/l o sotto l'effetto di stupefacenti o rifiuto dell'accertamento:
Non cambiano le modalità della notizia di rato all'AG, ma occorre ora specificare se il conducente rientra in alcuno dei casi sopra indicati.
Quanto ai veicoli si segnala che:
- TA superiore 1,5 g/l, tutti i veicoli, di qualsiasi categoria, sono sequestrati
- da TA 0,8 a 1,5 g/l, sono sequestrati solo ciclomotori e motoveicoli; veicoli diversi non sono sequestrati, ma se hanno provocato un incidente stradale sono sottoposti a fermo per 180 giorni, subito applicabile a titolo provvisorio per 30 giorni.
Ai sensi del nuovo art. 224-ter il sequestro si attua con la stessa procedura dell'art. 213 in quanto applicabile.
- Guida con TA maggiore di 0,5 ma non di 0,8 , ora illecito amministrativo, si deve redigere verbale di contestazione:
- art. 186 c. 2a) - Guida con tasso alcolemico maggiore di 0,5 e fino a 0,8 g/l:
- sanzione edittale da 500,00 a 2.000,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 1.000,00 euro
- Punti 10
- sospensione patente o CIG (da 3 a 6 mesi)
- art. 186 c. 2 bis - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale:
- sanzione edittale da 1.000,00 a 4.000,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 2.000,00 euro,
- punti 10
-sospensione patente o CIG (da 6 a 12 mesi)
- fermo veicolo per 180 giorni
- Guida con TA maggiore di 0 ma minore di 0,8 per i conducenti neopatentati e professionali
art. 186-bis (redigere verbale di contestazione per i seguenti illeciti amministrativi):
- art. 186-bis c. 2 - Tasso alcolemico maggiore di 0 ma minore di 0,5 g/l:
- sanzione edittale da 155,00 a 624,00 euro
- pagamento oltre 60 giorni 312,00 euro
- Punti 5
- art. 186 bis c. 2 - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale:
- Sanzione edittale da 310,00 a 1.248,00 euro
- pagamento oltre 60 giorni 624,00 euro
- punti 5
- art. 186 bis c. 3 e 186 c. 2a) - Tasso alcolemico maggiore di 0,5 ma minore di 0,8 g/l:
- sanzione edittale da 666,67 a 2.666,67 euro
- punti 10
- sospensione patente o CIG (da 3 a 6 mesi)
- art. 186bis c. 3 - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale:
- sanzione edittale da 1.334,34 a 5.333.34 euro
- Pagamento oltre 60 giorni 2.666,67 euro
- Punti 10
- Sospensione patente o CIG (da 6 a 12 mesi)
- fermo veicolo per 180 giorni