Tar Calabria rigetta Cinque Stelle. Una notifica nulla salva il Sindaco Pugliese

19 dicembre 2016, 17:29 Il Fatto

Natalina Giungato*
Avvocato


Mi corre l’obbligo di effettuare delle precisazioni in merito alla Sentenza n. 2473/2016 del 14-12-2016 del TAR Calabria-Catanzaro (Sezione II), mediante la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso elettorale presentato dall’Ing.Sorgiovanni (M5S Crotone), soprattutto a tutela della professionalità della scrivente e dell’Avv. Salvatore Gullì, poiché sulla stampa sono apparse delle notizie non corrette in merito a questa vicenda.


Il collegio giudicante ha considerato il nostro ricorso inammissibile, trovando come unica giustificazione un appiglio formale, ossia l'irregolarità della notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario dell'UNEP presso il Tribunale di Crotone nei confronti di Ugo Pugliese, Sindaco del Comune di Crotone.

Eppure il 30 luglio 2016 l’ufficiale giudiziario incaricato si è recato presso il palazzo comunale ed ha notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d’udienza, personalmente proprie mani, sia al Sindaco Ugo Pugliese, che agli altri controinteressati, proprio in concomitanza del Consiglio Comunale convocato nella lo stesso giorno.

Malgrado nel ricorso presentato fosse indicato, quale parte necessaria, il “Comune di Crotone (CF: 810000250795) con sede in piazza della Resistenza n. 1, 88900 – Crotone, in persona del Sindaco pro tempore”, secondo i giudici, siccome nella relata di notifica a firma dell’ufficiale giudiziario procedente (che è allegata allo stesso ricorso), era scritto “Ugo Pugliese, corrente in Piazza della Resistenza n. 1”, la notifica è da considerarsi nulla, nonostante il Comune di Crotone si sia ugualmente costituito in giudizio, non consentendo così nemmeno l’effetto sanante.

Eppure, il Comune intimato è rappresentato in sede processuale dal Sindaco pro tempore (T.A.R. Catanzaro Calabria, sez. II, 13 dicembre 2011), poiché a capo dell’amministrazione comunale si colloca il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell´ente munito di legittimazione passiva (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 25 gennaio 2005, n. 155; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, 13 marzo 2007 n. 799; Sezione III, 6 giugno 2005 n. 954 e 11 luglio 2005 n. 1198; T.A.R. Marche, 20 gennaio 2003 n. 8; T.A.R. Basilicata, 3 febbraio 2004 n. 50; T.A.R. Lazio, Sezione II, 8 settembre 2005, n. 6664).

Di conseguenza, il ricorso elettorale per essere considerato ammissibile deve essere stato ritualmente intimato all’amministrazione comunale e notificato alla stessa in persona del Sindaco pro tempore, che è l’organo che rappresenta l´Ente in giudizio, ai sensi dell’art. 50, co. 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 262, che riproduce l´art. 36, co. 1, della legge 8 giugno n. 142 del 1990 (Consiglio di Stato sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5584; Consiglio Stato sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280).

Evidentemente, il collegio giudicante ha espresso un orientamento diverso, che va rispettato, senza però sottacere che la pronuncia si limiti al riscontro di un vizio esclusivamente formale, senza alcuna analisi nel merito.

Una via facile e rapida per evitare di appurare quello che rappresentava il motivo fondamentale del ricorso elettorale da noi presentato: le gravi irregolarità ed omissioni riscontrate in 50 verbali di sezione su 73 totali.

Alla fine rimane solo l'amaro in bocca, per un ingiusto e meschino epilogo, che non fa luce su quanto realmente accaduto durante le elezioni comunali di Crotone.

* Riceviamo e pubblichiamo integralmente il testo diffuso in merito dall’avvocato Natalina Giungato