Per quanto riguarda il taglio degli alberi, la Cassazione, con la sentenza n. 24396 del 4 maggio 2005/20 giugno 2005, ha affermato che “I danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto – anche se presenti in un giardino condominiale – appaiono “irreversibili”, non solo per i condomini, ma più in generale per tutti i cittadini”.
La pericolosità di un albero non dipende dal fatto che sia molto alto e molto rigoglioso, ma da altre documentate motivazioni da parte di un agronomo. Mancando le perizie di un esperto è vietatissimo abbattere degli alberi. Non può decidere un Funzionario Comunale, ma deve essere il Servizio Gestione Verde Pubblico del Comune.
Addirittura, il decreto legge n.6 del 26 marzo 2008 ha provveduto a modificare l’art. 136 del decreto legislativo n.42 del 2004 (Codice dei Beni Ambientali e Paesaggistici), inserendo tra i beni immobili di notevole bellezza ed interesse pubblico gli “alberi monumentali”.
Alcuni platani di via G. Di Vittorio, a Crotone, alle spalle delle fontanine dell’acqua, per la loro maestosità potrebbero definirsi degli “alberi monumentali”. Mentre, per il Comune, rappresenterebbero un “pericolo”.
Ed ecco una bella considerazione sugli alberi: “Sono gli alberi che parlano a me, ne ho trovati due che ridono quando passo davanti a loro perché mi hanno detto che “mi sopravvivranno”. Se la ridono loro, mi sono sentita sfottere, ma ho capito la lezione” (Luisa Todesca).
Ebbene, a Crotone, un Funzionario Comunale, invece, ha deciso di non “farli sopravvivere”, provvedendo a farli tagliare.
Da parte nostra, ci premureremo di inoltrare istanza al Corpo Forestale dello Stato, allegando i commenti delle amiche e degli amici delle pagine Facebook. E ci piace concludere questa nostra nuova nota sugli alberi riportando la seguente considerazione di Valentina Meloni: “Ad ogni respiro ricordo che c’è un albero in me...”.
Rodolfo Bava