Altri permessi per la caccia all’oro nero: il mar Ionio “feudo” della Global Med

1 novembre 2017, 08:05 Il Fatto

Sarebbe un vera e propria colonia marina quella della Global Med per la ricerca del petrolio nel Mar Ionio Settentrionale. Di recente infatti, nel mese di settembre, sono stati altri tre i Decreti di Compatibilità Ambientali da parte del Ministero dell’Ambiente che danno il via libera alla società californiana per la ricerca di idrocarburi con la tecnica dell’air-gun. Queste si aggiungerebbero agli altri due già emessi in precedenza e che circa un anno fa hanno anche avuto l'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e verso la quale hanno fatto ricorso sia la Regione Calabria che i Comuni di Crotone, Villapiana, Crosia e Rossano.


di Rosella Cerra*

Tecnicamente dopo i Decreti di Compatibilità Ambientali emessi dal ministero dell’Ambiente, il passaggio finale spetta al Mise che di fatto autorizza la ricerca. Il 25 ottobre si è svolta l’udienza al Tar del Lazio e si attende ancora la sentenza. Ancora non vi sono state dichiarazioni ufficiali da parte degli enti coinvolti.

I nuovi decreti riguardano le istanze definite “d87F.R-.GM, “d89F.R-.GM” e “d90F.R-.GM”. La prima si unisce alle altre due già autorizzate al largo di Crotone; le altre due sono al largo di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. In pratica tutte al bordo del Golfo di Taranto, costituendo una enorme trappola per tutte le specie ittiche, in particolare i cetacei.

Per l’area al largo di Crotone la superficie totale interessata è di circa 2225 kmq, mentre al largo di S. Maria di Leuca di circa 1493 kmq. In totale sarebbero coinvolti circa 3718 kmq di superficie marina.

Le tre istanze hanno avuto: d87FR-GM: DM (Decreto Ministero Ambiente), parere CTVIA (Commissione Tecnica di Valutazione Impatto Ambientale), parere Mibact (parere Ministero Belle Arti); d89FR-GM: DM, parere CTVIA, parere Mibact, parere Regione Puglia; d90FR-GM: DM, parere CTVIA, parere Mibact, parere Regione Puglia. Manca il parere della Regione Calabria.

Questo violerebbe una delle principali raccomandazioni delle Linee Guida Accobams (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranea Sea and contiguos Atlantic area), che vieta le attività di ricerca con la tecnica degli air-gun a ridosso delle baie e dei golfi.

L’AIR GUN E LA TRAPPOLE PER I CETACEI

Questo proprio per evitare che si generino delle trappole per i cetacei bloccando le vie di fuga. Infatti si raccomanda di “evitare gli abitat chiave dei cetacei e le eree marine protette, definire adeguate zone cuscinetto intorno ad esse, considerare l’eventuale impatto della propagazione a lungo raggio”.

Inoltre “le aree chiuse dovrebbero essere evitate e circondate da adeguate zone cuscinetto”. Per aree chiuse ovviamente si intendono baie e golfi.

Le zone cuscinetto sono le aree immediatamente in prossimità. Come si vede chiaramente dalle immagini le 5 istanze andrebbero a chiudere il golfo di Taranto occupando tutta l’area che invece dovrebbe essere “zona cuscinetto”.

LE ZONE MORTALI PER DELFINI, MERLUZZI E GAMBERI

Un altro punto riportato nelle linee guida e disatteso dai Decreti è relativo agli impatti cumulativi legati alle aree marine militari. Il Golfo di Taranto è interessato per quasi tutta la sua superficie da esercitazioni con sommergibili militari che utilizzano sonar, i cui effetti dannosi sulla fauna e in particolare sui cetacei è già stata confermata dalla stessa Nato.

Sono già stati censiti numerosi spiaggiamenti di cetacei sulle coste pugliesi, collegati all’uso dei sonar. Quello degli air-gun in prossimità del golfo e nelle zone che dovrebbero essere invece di cuscinetto, creerebbero una zona mortale per molte specie marine e le diverse nursery presenti (delfini, merluzzi, gamberi).

L’ACIDIFICAZIONE DEL MAR IONIO

Altro aspetto è quello dell’acidificazione del mar Mediterraneo, ed in particolare del mar Ionio. Questo fenomeno in crescita negli ultimi anni, è oramai notorio che incide sulla propagazione del suono favorendone la diffusione.

Dai pochi dati che si hanno per il Mediterraneo questo fenomeno è stato comunque confermato. Pertanto sarebbe prudente indagare maggiormente il fenomeno per l’area del mar Ionio in osservanza del principio di precauzione.

La stessa società Global Med in risposta a delle osservazioni sollevate a riguardo risponde: “L’osservazione della dott.ssa Cerra (…) potrà trovare riscontro solamente nel momento in cui saranno maggiori le informazioni riguardanti la relazione tra le variazioni di pH e l’attenuazione dell’onda sonora in mare. Infatti, per quanto finora riportato, non è possibile prevedere uno scenario alternativo a quello proposto visto che non sono disponibili software che includano il parametro di acidità del mare”.

Di fatto la società conferma che il fattore acidità (ph) non è stato preso in considerazione perché non vi sono studi e dati. Una ragione abbastanza valida quindi per bloccare le attività di ricerca con gli air-gun in quanto Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica”. Questo è quanto prospettato dalla Commissione Europea nello specificare il campo d’azione del principio.

Quindi in totale la Global Med “è proponente di 5 aree in istanza di permesso di ricerca idrocarburi che ricadono nel Mar Ionio; tali aree sono suddivisibili in due gruppi di blocchi adiacenti fra loro, per ognuno dei quali la società ha in programma una campagna di acquisizione geofisica 2D da condursi unitariamente. Il primo gruppo è composto dalle aree “d85F.R-.GM, “d86F.R-.GM”, “d87F.R-.GM”; è situato al largo delle coste Calabresi (…) Il secondo gruppo, comprendente “d89F.R-.GM” e “d90F.R-.GM”, si colloca a sud delle coste pugliesi di Capo S. Maria di Leuca (…). Il motivo per cui non sono state presentate due sole istanze per le due macro aree deriva dal limite dimensionale dei titoli minerari, imposto per legge. Infatti, la legge del 9 gennaio 1991, n. 9, prevede che l’area del permesso di ricerca di idrocarburi debba essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non possa comunque superare l’estensione di 750 chilometri quadrati (Titolo II, art.6, comma 2). Per ottemperare a quanto richiesto dalla normativa, Global Med ha suddiviso le macro aree in 5 diverse istanze, inferiori a 750 chilometri quadrati”.

Questo si legge nei Decreti di Compatibilità Ambientali del ministero dell’Ambiente. Cioè con piena coscienza che è stata raggirata la legge del ‘91, si concede ugualmente la possibilità di operare beffando le norme.

Eppure esiste un principio, esposto anche nelle osservazioni spedite tre anni fa, che di fatto pone il divieto di frazionamento delle istanze.

Ossia: “pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall’imprenditore, l’organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem, specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento” (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009 , n. 3849)” Tar Puglia, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 1341)

Ed è su questo che si attende fiduciosi la sentenza del Tar riunitosi il 25 ottobre.

*Redattrice Osservazioni contro Global Med per conto di diverse associazioni e comitati