Superbonus 110: l’aspettativa dei “lavori gratis” e le insidie di un complesso “Rilancio”

13 settembre 2020, 09:22 Opinioni&Contributi

Si discute, in questi mesi, quasi solo esclusivamente del Dpcm “Rilancio”, successivamente tradotto nella Legge n° 77 del Luglio 2020 e più nello specifico degli articoli dal n°119 fino al n°121 di questa e cioè, del così detto “Superbonus 110%”. In questa sede ci limiteremo ad analizzarne solo alcuni aspetti, lasciando ampio spazio a successivi ed ulteriori studi ed approfondimenti.


di Natale G. Calabretta

Sappiamo benissimo che il grosso dell’interesse generato da questa legge gira intorno al concetto di avere i “lavori gratis”, cioè senza pagare nulla.

È necessario anticipare fin da subito, ma lo si dimostrerà in seguito, che solo la detrazione del 110% non è sufficiente ad ottenere questo risultato.

L’articolo 119 istituisce il Superbonus del 110% e prevede quattro macro-interventi che hanno validità che va dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 e la possibilità della detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute da dividere in 5 rate annuali.

I quattro macro interventi riguardano efficientamento energetico; miglioramento sismico; installazione di impianti fotovoltaici; installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

È evidente, sin da queste prime informazioni come gli interventi classici, quelli più comunemente concepiti per “ristrutturare casa”, sono esclusi da questo super bonus.

All’interno della normativa e dell’art. 119 in particolare, sono elencati tutti gli interventi appartenenti alle quattro macro categorie (suddivisi in interventi trainanti e trainati) e sono descritti con le specifiche tipologie edilizie a cui possono essere applicati (condomìni, ville, etc.) e il relativo tetto di spesa ad unità immobiliare, in oltre si trovano elencati tutti i soggetti che possono accedere alla detrazione (condòmini, persone fisiche, istituti case popolari, etc.).

Una volta individuati soggetti ed opere, è necessario entrare nel merito della procedura che permette l’accesso al finanziamento totale delle lavorazioni di miglioramento energetico e sismico.

Preventivamente è necessario certificare o ristabilire, in base al Testo Unico dell’Edilizia, la conformità urbanistica delle singole unità abitative dell’intero immobile che dovrà essere fatto a spese della committenza.

Il mancato adeguamento (qualora fosse possibile), all’interno di un condominio, di una sola unità immobiliare a tale ottemperanza, blocca l’intero iter del finanziamento dando la possibilità agli altri condòmini di rivalersi sul condomino inadempiente.

Superata questa prima fase, per cominciare l’iter del Superbonus 110% è obbligatorio un “visto di conformità”, (per il quale la regolarità urbanistica è prerequisito essenziale), rilasciato da un commercialista o esperto contabile che validi tutta la documentazione (di tecnici ed imprese) in relazione alle fattibilità fiscale e tecnico-contabile ai fini della detrazione di imposta dell’intervento finanziato: in tale fase si dovrà valutare l’effettiva capienza fiscale dei beneficiari del finanziamento e la congruità tecnica ed economica delle lavorazioni.


Gli interventi

di efficientamento

energetico


Per gli interventi di efficientamento energetico, in particolare, i tecnici progettisti oltre ad asseverare il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio in funzione delle prestazioni attese dai materiali secondo i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e dal progetto, dovranno “asseverare la congruitàdella spesa e il rispetto dei limiti economici di legge stabiliti in funzione delle indicazione dei prezziari ufficiali di riferimento regionali e nazionale i quali, va detto, hanno buon margine di congruità per grandi interventi ma sono molto meno precisi per interventi medio piccoli.

Inoltre va specificato che, se fossero previste opere non riportate nel prezziario ufficiale, il tecnico deve fare un’adeguata stima dei costi basandosi su preventivi e considerando tutti gli elementi che concorrono alla formazione del prezzo finale tenendo sempre in considerazione i costi mediamente alti dei materiali che sodisfano i CAM.

E comunque i costi derivanti da queste stime non potranno superare quelli derivanti dai “massimali unitari” che sono riportati nell’Allegato I al Decreto Requisiti Tecnici.

Il “massimale unitario” è il prezzo massimo per la realizzazione della “unità base della lavorazione” (al metro, al metro-quadro, al kilowatt etc.).

L’obiettivo generale è rendere più trasparente il sistema: quindi, oltre ai consueti limiti complessivi elencati in normativa, vengono attivati dei tetti di congruità allineati ai valori di mercato.

L’effetto finale, però, è che in qualche caso sarà impossibile raggiungere i massimali complessivi di spesa, proprio a causa di questi limiti sull’unità di lavorazione perdendo così la possibilità di usufruire dell’intero credito o di imporre prezzi sul mercato, (che vanno considerati comprensivi di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie) talmente rigidi da impedire di fatto qualsiasi trattativa o scelta.


Gli interventi ammessi

ed il rispetto

di precisi parametri


La quantificazione dei limiti di prezzo relative alle “unità base della lavorazione” è, quando non fornita dal produttore o tabellata in prezziario, affidata al professionista che ne assevera la congruità economica e prestazionale.

Una simile responsabilità tecnico-professionale, propedeutica a tutto l’iter del finanziamento, impone ai professionisti di dotarsi di una assicurazione professionale con un massimale imposto per normativa di non meno di cinquecentomila euro.

In ambito del miglioramento energetico, e in relazione alle responsabilità del tecnico asseverante, è necessario specificare infatti, che non tutti gli interventi di presunto miglioramento energetico possono usufruire delle detrazioni del super bonus, ciò implica una procedura di approvazione del progetto da parte dell’Enea.

Gli interventi ammessi, infatti, devono rispettare dei precisi parametri come stabilito dai decreti ministeriali attuativi della Legge 90 del 2015 e devono portare al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio condominiale o dell’unità immobiliare della casa a schiera (unità immobiliare con accesso autonomo dall’esterno).

Nella disciplina tecnica della certificazione e del miglioramento energetico, i tecnici del settore sanno che il patrimonio edilizio italiano è vecchio ed energivoro (mediamente molto al di sotto della classe minima) e in questo contesto, spesso anche un radicale e prestazionale intervento di miglioramento energetico non è sufficiente a far salire automaticamente di almeno due classi energetiche un edificio o un appartamento.

Proprio per questo motivo nella normativa, quando si parla delle classi energetiche da raggiungere, viene detto anche che: se il miglioramento di due classi energetiche non è possibile bisogna dimostrarlo e bisogna comunque raggiungere la classe energetica più alta possibile.

Ovviamente l’aumento delle due classi energetiche (che deve riguardare l’intero edificio e non la somma delle prestazioni delle singole unità abitative) o l’impossibilità di raggiungere la classe energetica prevista nonostante gli interventi, deve essere dimostrata dal tecnico asseverante attraverso un Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima e dopo l’intervento.


I meccanismi

di pagamento

messi a

disposizione


Ora che i lavori, gli oggetti e i soggetti coinvolti in questa complessa procedura sono stati definiti, bisogna considerare i meccanismi di pagamento che il Superbonus 110% mette a disposizione secondo quanto precisato all’art. 121.

I meccanismi sono tre: la “detrazione fiscale” sull’imponibile Irpef che prevede un anticipo delle spese da parte del committente dell’intera opera di miglioramento energetico o sismico da compensarsi nell’arco di 5 anni; la “cessione del credito” che per mezzo di un accordo tramite cui il beneficiario del finanziamento Superbonus 110%, trasferisce a un altro il suo credito verso un debitore (lo Stato), in questo caso il credito del committente coincide con l’importo dei lavori da cedere a banche, finanziarie etc., che ne rimettono solo in “parte” per il pagamento dei lavori alle ditte accreditate (da accreditarsi con due SAL da 30 e 60% entro il 31 Dicembre 2021).

Lo “sconto in fattura” consistente nella riduzione del prezzo di un prodotto o di un servizio accordato dal fornitore (la ditta esecutrice dei lavori) al cliente coincidente con l’importo calcolato dei lavori coperti dal finanziamento Superbonus 110%.

Chiariamo subito che nel caso della “cessione del credito” o anche di “sconto in fattura”, quando il credito acquisito dalla ditta esecutrice non può essere smaltito dal peso fiscale della ditta stessa ed è quindi girato ad un istituto di credito, in questi casi, questa parziale anticipazione del credito acquisito da parte delle finanziarie, pur rimanendo nominalmente del 110%, crea di fatto un disallineamento tra i compensi alle imprese, i costi dei materiali e delle opere, le prestazioni attese e le responsabilità professionali dei tecnici in fase di certificazione.

E ancora, seguendo lo scalettato normativo, nei casi previsti dal Superbonus 110% in relazione al meccanismo di pagamento della “detrazione fiscale”, le cinque rate sono sempre a cadenza annuale.

Ma, come si è detto, ciò significa che il committente dovrà sborsare tutta la somma e poi negli anni pagare meno tasse per l’importo che ha speso, più un bonus del 10%.


Perché in molti

si ritroverebbero

a non sfruttare

realmente

la detrazione


L’intervento è sostanzialmente gratuito, ma prevede un esborso iniziale che molti proprietari di casa non possono permettersi o non vogliono fare.

Tra l’altro le detrazioni fiscali non costituiscono credito di imposta che può essere portato da un anno all’altro, ma funzionano con il concetto di capienza.

Le detrazioni fiscali per ristrutturare col Superbonus 110% però non costituiscono credito di imposta, ma sconto da fruire di anno in anno sulle tasse.

Ciò significa che se in un anno le tasse da pagare sono inferiori alla rata della detrazione annuale, il committente perde parte della detrazione non potendola riutilizzare come credito né potendola chiedere a rimborso: il credito non utilizzato in un determinato anno, quindi, è definitivamente perso.

Questo è il concetto di capienza.

La novità introdotta dal Superbonus 110% non è solo quella di aumentare la percentuale di detrazione (aumentando quindi la somma assoluta da detrarre), ma dimezzare anche i termini di detrazione: in questo modo le rate di detrazione annuale possono diventare anche quattro volte quelle che si sarebbero pagate in dieci anni con il meccanismo delle detrazioni fiscali precedenti: in altre parole il 110% di sconto in 5 anni è possibile da sostenere con una capienza fiscale circa quattro volte superiore alla detrazione del 65% in 10 anni.

È avvantaggiato chi ha molte tasse da pagare.

Quindi, con questi termini, molte persone si ritroverebbero a non sfruttare realmente la detrazione del 110%.


Le responsabilità

di committenti,

imprese e banche


Alla luce di questo meccanismo complesso, la normativa impone allo Stato la programmazione di controlli a tappeto, in un arco di otto anni dalla fine dei lavori, sui cantieri che finanziati dal Superbonus 110% e dal punto di vista strettamente fiscale, in caso di somme non dovute, queste devono essere integralmente recuperate dallo Stato e questo va fatto nei confronti di chi ha beneficiato degli interventi, cioè nei confronti delle committenze.

Ma soffermandoci su questo specifico punto dell’art. 121 si evince che in caso di rimborso allo Stato nell’ambito del meccanismo di pagamento dello “sconto in fattura” verso imprese e fornitori o della “cessione del credito” verso banche o finanziarie, questi soggetti rispondono in solido, cioè imprese e banche sono coinvolte nella restituzione del finanziamento erogato.

Questo però è in palese contraddizione con quanto predisposto nella guida dell’Agenzia delle Entrate secondo cui chi ha beneficiato del credito, se lo ha fatto in buona fede, è “immune”, cioè non deve restituire il credito.

Questo significa che, in caso di contestazione da parte dello Stato, è il committente a dover rimborsare l’intero finanziamento a meno di dimostrare il dolo di chi ha goduto del suo credito d’imposta o rifacendosi sulle responsabilità della catena di tecnici asseveranti.

In conclusione, descritti sommariamente gli articoli di legge e avendone evidenziato e commentato man mano alcuni aspetti non espliciti, spesso nascosti, molto altro ci sarebbe da analizzare in merito ad una normativa che a dispetto del titolo immediato e di grande effetto - Superbonus 110% - è tutt’altro che di immediata applicazione e comprensione, soprattutto nei suoi risvolti non previsti dal legislatore in ambiti molto complessi e fragili come quello dell’edilizia privata e delle libere professioni.

Una normativa, quella del Superbonus 110%, in somma, che partendo dalla buona volontà di “rilanciare” l’economia, avvicina, in modo non privo di rischi, le esigenze dei piccoli proprietari di casa o le necessità delle piccole imprese agli interessi degli istituti di credito e finanziarie in un rapporto creditizio di partite e contropartite economiche che, nella rincorsa dell’autotutela, non sempre risultano gestibili dagli utenti (portatori di interessi) e dagli operatori edili (fornitori di lavoro) e spesso risultano sbilanciate in favore di chi il credito si limita a gestirlo.