Palmi. Dipendente Enel licenziato per negligenza: il giudice del lavoro lo reintegra
Nessun dolo o colpa grave nei controlli effettuati alla cabina che fornisce energia elettrica ad una ditta reggina. Il giudice del lavoro del Tribunale di Palmi, Ginevra Chinè, ha accolto il ricorso presentato da un dipendente Enel, V.M, che era stato licenziato per aver tenuto, ad avviso dell’Ente, un comportamento gravemente negligente durante due verifiche presso la cabina che alimentava l’energia elettrica alla sede logistica della ditta presso il porto di Gioia Tauro.
Il tecnico dell’azienda elettrica, nella sua particolare funzione di pubblico ufficiale verificatore, aveva il compito, di controllare il buon funzionamento dei contatori destinati a misurare il consumo di energia e, quindi, il costo che doveva essere corrisposto dall’utente per l’effettivo consumo.
Nella lettera di licenziamento, il datore di lavoro aveva richiamato il punto 7 paragrafo IV del contratto collettivo, secondo cui è punito con il licenziamento con preavviso il lavoratore che: “compie con dolo o colpa grave atti comunque idonei ad arrecare notevole danno all’Azienda o grave turbativa all’ambiente di lavoro”.
Il giudice del lavoro, accogliendo il ricorso degli avvocati Maria Stella Pileio ed Antonino Napoli, ha ritenuto che i fatti contestati, non erano assolutamente idonei, anche alla luce degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, a legittimare il licenziamento, per la mancanza dell’elemento soggettivo richiesto dalla disposizione contrattuale.
Con l’ordinanza, con la quale è stato disposto l’annullamento del licenziamento, il Tribunale di Palmi ha stabilito un importante principio secondo cui dal contratto collettivo nazionale del settore si evince chiaramente la volontà di conservare il rapporto di lavoro nei casi di comportamenti negligenti ma privi del dolo, della colpa grave e della recidiva specifica e che la prova dell’elemento soggettivo incombe sempre sul datore di lavoro.
Con l’accoglimento del ricorso proposto dagli avvocati Pileio e Napoli, dunque, il giudice ha annullato il licenziamento intimato al dipendente ed ha ordinato all’Enel distribuzione, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Ferrara, Marco Mammoliti e Carlo Boursier Niutta, di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra fino, al limite di 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello di reintegro.