Decreti sul Consiglio, la Cciaa di Catanzaro si difende
Riceviamo e pubblichiamo.
“Al solo fine di salvaguardare la condotta e la onorabilità dell’Ente camerale catanzarese che ho l’onere di dirigere da molti anni, non prestando il fianco ad alcuna speculazione politica, è mio dovere far presente che ogni atto e documento che riguarda la Camera di Commercio è pienamente tracciabile e trasparente e ogni fatto avvenuto all’interno registrato.
Non intendo entrare nel merito delle polemiche in corso, ci tengo tuttavia ad affermare che per fortuna ancora ci troviamo in uno Stato di diritto e che chiunque, persona fisica o istituzione, ritenga di dover tutelare un interesse pubblico, può far valere le proprie ragioni attraverso atti legittimi ed occorrendo gli appositi organismi giurisdizionali.
In relazione all’atto di insediamento del Consiglio camerale se illegittimo tale dovrebbe essere dichiarato nelle competenti sedi giurisdizionali.
A proposito di trasparenza e coerenza, e giusto per chiarezza riporto alcuni dati, senza alcun commento, facilmente documentabili e riscontrabili, sulla vicenda del Consiglio camerale.
D.lgs 25 novembre 2016 n. 219 – pubblicato sulla G.U. del 25 novembre 2016
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 8 febbraio 2017 di “scioglimento del Consiglio e nomina del Commissario Straordinario”: adottato giorno 8 febbraio 2017, notificato giorno 9 febbraio 2017; insediato Commissario 9 febbraio 2017
- Trasmissione documentazione e dati per la costituzione del Consiglio dalla Camera di Commercio alla Regione Calabria giorno 4 luglio 2017;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 87 del 7 settembre di “nomina componenti e convocazione primo Consiglio”: adottato 7 settembre, notificato 21 novembre 2017, (con convocazione prevista per il 18 settembre)
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 89 del 20 settembre “parziale rettifica del DPGR n. 87 del 7 settembre 2017”: adottato 20 settembre, notificato 21 novembre 2017;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 28 novembre di “sospensione dell’efficacia dei DPGR n. 87 del 7 settembre e n 89 del 20 settembre”: adottato 28 novembre 2017, inviato (?) il 28 novembre 2017
- Entrata in vigore del D.M. 8 agosto 2017 di attuazione del D.Lgs 219/2016 portante riforma del sistema camerale, 19 settembre 2017 (data di pubblicazione sulla G.U.)
Infine per ulteriore chiarezza si trascrive, senza alcun commento, il contenuto del I° comma e del II° comma dell’art. 22 “Copie informatiche di documenti analogici” del Codice dell’Amministrazione Digitale approvato con D.lgs 82/2005 per come aggiornato da ultimo dal D.lgs 179/2016:
“I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati da depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli artt. 2714 e 2715 del Codice Civile, se ad esse è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale”.
“Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.”
Maurizio Ferrara, Segretario Generale Cciaa di Catanzaro