Querelle al “Di Bona” di Cutro, la replica dei genitori: si rileggano due stralci del Consiglio di Stato

24 gennaio 2024, 12:14 Opinioni&Contributi

Egregio Direttore, siamo i genitori della bambina che ha presentato ricorso giurisdizionale avverso l’illegittima bocciatura subita dall’I.C. Fabio Di Bona di Cutro, ripescata sei mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, e che preferiscono tenere celati i propri nomi e cognomi, anche per rispetto della dignità umana e professionale dell’alunna minorenne. Ma una rettifica all’ “opinione e contributo” apparsa sul suo Giornale a firma del Dott. Corigliano è d’obbligo.


Non sta a noi commentare il punto di vista personale del Dirigente Scolastico, pubblico funzionario, che, dopo oltre sei mesi dall’inizio dell’anno scolastico, ha scelto di affidare la sua “opinione e contributo” alla stampa (QUI).

Chiunque, del resto, sa che la Scuola si difende attraverso l’Avvocatura dello Stato nelle sedi opportune. L’orgoglio, del resto, citando Madre Teresa di Calcutta, annienta ogni cosa.

Non vogliamo soffiare sul fuoco, né buttare in pasto al calderone mediatico le problematiche che attengono alla gestione e all’organizzazione di un Istituto scolastico con i suoi piccoli alunni con le loro specifiche problematiche.

Vorremmo, però, non essendo abili a commentare le sentenze, solo citare un paio di stralci di provvedimenti giurisdizionali, intervenuto nel contenzioso amministrativo, al quale noi abbiamo avuto legittimamente accesso (l’articolo 24 della Costituzione garantisce la possibilità di difesa a tutti per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e che riassume la vicenda in pochissime frasi, lasciando le varie “opinioni e contributi”, appunto, nel calderone mediatico.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, con ordinanza cautelare n. 3645/2023, statuito che

Rilevati gli oggettivi ritardi del sistema sanitario e della scuola frequentata nel certificare le difficoltà di apprendimento dell’alunna, segnalate fin dal mese di settembre, e nel pianificare e svolgere le necessarie misure compensative, previste dal piano approvato solo a febbraio e della cui attuazione non si hanno evidenze; Considerato che le descritte inadeguatezze non possono pregiudicare il diritto allo studio e alla integrazione sociale costituzionalmente riconosciuti ad ogni persona; Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione, condannando l’Amministrazione resistente a rifondere le spese di giudizio della presente fase cautelare; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere e vigilare, anche mediante propri ispettori, ai fini della tempestiva (ri)valutazione, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, della sussistenza delle condizioni per l’ammissione dell’alunna alla classe successiva provvedendo, in ogni caso, alla predisposizione e costante esecuzione, anche mediante adeguate risorse organizzative, di un piano didattico personalizzato per l’intera durata del prossimo anno scolastico; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese della presente fase cautelare, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila) oltre ad IVA e CPA

Ed ancora, sempre il Consiglio di Stato ha statuito, in altro giudizio, che

non avendo l’Amministrazione scolastica fatto pervenire alcun elemento, dagli atti acquisiti al giudizio risulta che in adempimento della predetta ordinanza sia stata compiuta la prescritta rivalutazione dell’alunna, con la motivata conferma del giudizio di non ammissione alla classe successiva, ma non che sia stato finora attivato il predetto piano didattico personalizzato, pur essendosi il nuovo anno scolastico già avviato; che la domanda cautelare deve essere pertanto in parte respinta ed in parte accolta, nei sensi di cui in motivazione, compensando le ulteriori spese della presente fase di giudizio; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) pronunciando sulla nuova domanda cautelare proposta nel giudizio per l'ottemperanza in epigrafe, in parte la respinge ed in parte la accoglie e, per l’effetto, ordina all’Istituto scolastico ed al competente Ufficio scolastico regionale, ciascuno per quanto di competenza ed ove non vi abbiano già provveduto, di approntare e sottoporre ai genitori ed attivare immediatamente un adeguato piano didattico personalizzato, assicurando il suo svolgimento per l’intera durata dell’anno scolastico.”

Desideriamo, come genitori, non commentare i sopra citati provvedimenti, ringraziare gli avvocati che ci hanno supportato nella difesa dei nostri diritti ed interessi, e, al contempo, rispettare e condividere le “opinioni e i contributi apparsi su questo quotidiano in ordine all’egregio ed ottimo lavoro svolto dallo stesso Dirigente Scolastico nell’amministrazione dell’Istituto, soprattutto dopo l’intervento del Consiglio di Stato e ci auguriamo che possa proseguire la sua funzione e la sua gestione in modo ottimale e venendo incontro alle esigenze educative speciali e specifiche degli alunni, sperando che la cosa pubblica non necessiti di ulteriori provvedimenti giurisdizionali per correggere il suo cammino.

I genitori