Lavoro: LSU/LPU, proposte per la “Legge di stabilità 2016”
“La lotta dei lavoratori LSU/LPU attuata nel mese di agosto 2105 per la loro contrattualizzazione ha prodotto un importante risultato, ma ora serve meglio definire le procedure, in quanto al tempo, seppure l’art 16 quater ha equiparato le risorse regionali a quelle ministeriali, è stata comunque una sorta di “toppa” che non risolve per sempre il problema, in quanto i Comuni restano vincolati alla deroga al patto di stabilità e agli indicatori dei tempi medi nei pagamenti “.
Ad affermare ciò è il segretario regionale della CONFIAL Funzione Pubblica Benedetto Di Iacovo, il quale, annunciando la convocazione di una assemblea a livello provinciale di tutti gli LSU/LPU della provincia di Cosenza, da tenere a Rossano, alla presenza dei Sindaci, Consiglieri regionali e deputazione calabrese, spiega, anche giuridicamente ed amministrativamente lo stato dell’arte, avendo consultato un “pool” di esperti giuridici e di dirigenti amministrativi.
“L’art. 16 – quater del D.L. 78/10, così come introdotto dalla Legge n. 125/2015, -evidenzia Di iacovo- ha proceduto all’equiparazione, ai fini dell’applicazione delle deroghe previste nel comma 207 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti), dei finanziamenti regionali a quelli statali destinati alla copertura degli oneri derivanti dal processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Regione Calabri per l’anno 2015. Questo ha, di fatto, consentito la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2015, di tutti i rapporti contrattuali instauratosi tra i lavoratori interessati e gli enti pubblici presso cui prestano la propria attività lavorativa.
La formulazione dell’art. 16-quater, inoltre, prevede, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la non applicazione delle sanzioni previste per i Comuni per l’eventuale sforamento del patto di stabilità per l’anno 2014.
Dalla lettura della norma in esame –denuncia Di Iacovo-, tuttavia, possono derivare alcuni dubbi interpretativi connessi, in particolar modo, all’ambito di applicazione temporale delle disposizioni legislative attualmente vigenti, le quali sostanzialmente limitano l’efficacia dei propri effetti derogatori solo ai rapporti in essere fino al 31 dicembre 2015 e già costituiti prima dell’entrata in vigore dell’art. 16-quater della L. 125/2015, lasciando nel dubbio i contratti che gli enti pubblici calabresi hanno sottoscritto successivamente.
Pertanto, appare opportuno intervenire sul quadro normativo in essere, attraverso un’operazione di riscrittura delle norme ovvero di definizione di nuove regole, che devono essere proposte dalla deputazione calabrese, atteso che ciò riguarda circa 5.000 lavoratori della nostra regione.
A tal fine, a parere della Confial e del gruppo degli esperti consultato, si propongono due possibili soluzioni:
a) In sede di “Legge di stabilità” 2016 sarebbe necessario prevedere un’apposita disposizione che, dopo aver adeguatamente rifinanziato il complessivo sistema dei rapporti a tempo determinato con i lavoratori contrattualizzati, preveda già in questa fase sia l’applicazione delle deroghe già concesse dalla L. n. 147/2013, che l’equiparazione, a questi fini, dei finanziamenti regionali a quelli statali, disponendo la non applicazione di sanzioni nei confronti della Regione Calabria in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (limitatamente alla fattispecie che ci occupa), anche con riferimento al 2015, 2016 e 2017.
Inoltre, potrebbe essere utile prevedere un meccanismo che garantisca la “continuità” dei rapporti a tempo determinato, in modo da garantire, anche ai fini contributivi, che i rapporti in essere siano senza soluzione di continuità. Infine, dovrebbe trovare accoglimento un inciso in cui si espliciti che il regime favorevole previsto per tali tipologie contrattuali si applica a tutti i rapporti instauratisi nel corso dell’anno 2015, quindi anche successivamente all’approvazione della L. n. 125/2015.
Si tratta di un intervento legislativo “forte”, certamente complessivo, che darebbe, sin dall’approvazione della legge di stabilità, certezza in merito al trattamento giuridico ed economico dei lavoratori contrattualizzati, nonché conferirebbe l’indispensabile grado di omogeneità fra le norme che riguardano il settore.
b) La “Legge di stabilità” dovrebbe apportare una modifica all’art. 16-quater della L. n. 125/2015, estendendo al 2015, 2016 e 2017 l’effetto derogatorio nell’applicazione delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità.
In questo caso si profilerebbe un intervento più mirato (e limitato) che, sebbene più semplice anche in termini di ricerca del consenso per la sua approvazione in parlamento, consentirebbe di raggiungere l’effetto di estendere un regime favorevole anche negli anni successivi. Ciò, però, non scongiura il rischio di non omogeneità fra le varie norme che completano il quadro giuridico di riferimento.
In altri termini –conclude Di Iacovo- resta probabile che vi siano disposizioni legislative le quali, pur tendenti al conseguimento di un medesimo fine (la stabilizzazione dei lavoratori), tuttavia siano fra di loro distanti e disorganiche. Ecco perché serve un concerto di forze sull’argomento, in grado di non far disperdere questo importante risultato per questa forza lavoro”.