San Fili: Esposto di Cimento ai “reiterati ritardi” dell’Amministrazione Comunale
Andrea Perrone in qualità di capogruppo consiliare, in carica presso il Comune di San Fili (CS), "in merito ai ripetuti e ingiustificati enormi ritardi nella trasmissione di documentazione spettante per l’esercizio del proprio mandato" ha fatto un apposio esposto alla procura.
"Premesso che - si legge nel documento - a tutt’oggi l’Amministrazione Comunale, nonostante siano passati abbondantemente trenta giorni, non ha ancora fornito la documentazione richiesta relativa ad atti, documenti e dati in possesso dell’Ente, ostacolando di fatto l’accesso agli atti e quindi abrogando un diritto riconosciuto al consigliere comunale che non riguarda soltanto le competenze amministrative del consiglio comunale ma essendo riferito all’espletamento del mandato, riguarda l’esercizio del potere di cui il consigliere è investito in tutte le sue potenziali implicazioni, al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia del comportamento dell’Amministrazione Comunale".
"Preso atto che tale atteggiamento - aggiunge - si riscontra in parte anche nel fornire al Consigliere Comunale risposta alle interrogazioni. Visto che il diritto di accesso di cui il consigliere comunale è titolare oltre che dalla legge 241/90 e dalle successive modifiche e integrazioni è assicurato e rinforzato dalla norma speciale di cui all’art. 43 c. 2 del D.Lgs 18 agosto del 2000, n. 267 che testualmente recita: “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.”
"Visto sche - prosegue Chimento - il comportamento omissivo che l’Amministrazione Comunale sta reiterando si colloca fuori da ogni alveo normativo risultando altresì lesivo delle prerogative dello scrivente (e, indirettamente, dei cittadini rappresentati). Visto l'art. 16 della L. 86/90 (che ha modificato l'art. 328 del Codice Penale) la risposta alla suesposta istanza deve pervenire nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta medesima. Per quanto premesso, si invitano, ognuno per le proprie competenze, a valutare il caso, ed eventualmente ad intraprendere le iniziative che riterranno opportune al fine di garantire allo scrivente, e ai Consiglieri stessi, i diritti sanciti dalla Legge e di rendere così possibile l’esercizio delle funzioni di controllo attribuite loro dall’ordinamento, infatti, a modesto parere dello scrivente, si ipotizza l’esistenza amministrativa di fatti penalmente rilevanti. Inoltre si chiede, a norma degli artt. 90 e 408 C.P.P., di essere informato dell’eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M".