Revisore dei Conti di Belvedere, Morra interroga il Senato
Il MoVimento Cinque Stelle, nella persona del Senatore Nicola Morra, ha presentato un'interrogazione parlamentare in Senato (Palazzo Madama) riguardo al Revisore dei Conti di Belvedere Marittimo, Michele Viggiano, il quale ha espresso pareri, firmato atti ed ha legittimato il consuntivo 2013 a mandato scaduto. Vogliamo capire se il diritto sia stato da noi male interpretato oppure se si sia realizzata una violazione di norma. "Noi - si legge in una nota di M5S di Belvedere - non possiamo indietreggiare di un millimetro sul rispetto della legalità ed è giusto che il Ministro competente ci dia risposte in quanto vogliamo tutelare i cittadini amministrati in tutte le zone della Calabria, in particolar modo a Belvedere, perchè la legge non deve esser violata.
Ecco il testo dell'interrogazione.
"Interrogazione a risposta scritta Morra - Al Ministro dell'interno. Premesso che: in data 17/11/2010 il Consiglio Comunale di Belvedere Marittimo (Cosenza), con delibera resa immediatamente esecutiva, nominava il dott. Michele Viggiano Revisore unico dei conti per il triennio 2010-2013, ai sensi degli art. 234 e 235 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
il Sindaco del Comune di Belvedere Marittimo, in data 9 maggio 2013, con nota prot. n. 7831 comunicava alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo di Cosenza, che l’Organo di revisione sarebbe scaduto alla data del 17 novembre 2013 e chiedeva l’attivazione della procedura di estrazione a sorte per la sua ricostituzione, per come previsto dall’art. 5, comma 2, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’interno n. 23 del 1 febbraio 2012;
la Prefettura, con nota dell’11 novembre 2013, acquisita al protocollo dell’Ente il 12 novembre 2013 n. 17.869, trasmetteva al Comune di Belvedere Marittimo il verbale recante l’esito del procedimento di estrazione a sorte di tre nominativi per la ricostituzione dell’organo di revisione economico-finanziaria;
l’estrazione a sorte, effettuata l’11 novembre 2013 presso la Prefettura, alla presenza dell’assessore comunale ing. Vincenzo Cristofaro delegato del Sindaco, dava il seguente esito: 1. Avolio Pasquale designato per la nomina, 2. Longo Giuseppe, 3. Cavallaro Rita, per eventuali rinunce o impedimenti;
il Sindaco, in data 18 novembre 2013, invitava il rag. Avolio Pasquale, designato per la nomina, a presentare formale accettazione dell’incarico e ne acquisiva la disponibilità in data 26 novembre 2013, prot. dell’Ente n. 18539.
Considerato che - continua l'interrogazione - nonostante i descritti adempimenti, la procedura di ricostituzione dell’Organo di revisione scaduto non si completava con la Delibera di Consiglio comunale di nomina del Revisore designato, peraltro sollecitata dalla Prefettura; pertanto il dott. Michele Viggiano, organo di revisione scaduto alla data del 16 novembre 2013, continuava ad operare e a produrre atti amministrativi quali: 26 pareri su delibere di transazione, la relazione di inizio mandato della nuova amministrazione, la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione 2013 e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2013;il dott. Michele Viggiano, con verbale n. 08 dell’ 8 luglio 2014, avente ad oggetto "Relazione sul rendiconto 2013", dichiarava : "[...] la trasmissione degli atti del Conto consuntivo 2013 è avvenuta l’8 luglio 2014" e deliberava nel contempo "di approvare l’allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto [...]" ; il dott. Michele Viggiano, a giudizio degli interroganti consapevole che la relazione al Consuntivo 2013 veniva redatta ben oltre la vigenza del suo incarico scaduto il 16 novembre 2013, redigeva il verbale n. 09 del 10 luglio 2014, firmato in data 17 luglio, nel quale dichiarava "a chiarimento del precedente parere, espresso con verbale n. 08 dell’8 luglio 2014 [...]", di aver proceduto "alla verifica di tutti gli atti e documenti contabili dell’anno finanziario 2013 [...] con verbale n.01 del 10 gennaio 2014, in prosecuzione dei lavori iniziati il 2 gennaio 2014 [...]";
considerato altresì che, a parere degli interroganti:
il dott. Michele Viggiano ha deliberatamente ignorato: che la sua nomina era scaduta il 16 novembre 2013; che la proroga scadeva il 31 dicembre 2013; che la Prefettura aveva sollecitato la ricostituzione dell’Organo; che nel periodo di proroga avrebbe potuto adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; che il rag. Pasquale Avolio, designato per la ricostituzione dell’Organo, aveva dichiarato la propria disponibilità ad accettare l’incarico; che a norma dell'art. 6 comma 2 della Legge 444/94 tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli;
inoltre, il dott. Michele Viggiano, dichiarando con il verbale n. 09 del 10 luglio 2014 di aver proceduto alla verifica di tutti gli atti e documenti contabili dell’anno finanziario 2013 e dello Schema del Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, predisposto dal Responsabile del Servizio finanziari in data 10 gennaio 2014 in prosecuzione dei lavori iniziati il 2 gennaio 2014, avrebbe di proposito disatteso l'obbligo che prevede che i lavori dell’Organo di revisione devono essere verbalizzati in quanto non sussistono verbali datati 2 gennaio 2014 e che, ai sensi dell’art. 239 comma 1 del TUEL, l’Organo di revisione relaziona "sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione [...] entro il termine [...] non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo";
poiché la suddetta proposta e tutti gli atti relativi il Conto consuntivo 2013, approvati dalla Giunta comunale il 4 luglio 2014, sono stati trasmessi all’Organo di revisione in data 8 luglio 2014, pareri e relazioni sul conto consuntivo antecedenti l’8 luglio non avrebbero alcun valore, anche se fossero stati redatti in regime di prorogatio, considerando che la proroga era scaduta il 31 dicembre 2013.
Considerato infine che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5099 del 14 luglio 2004 ha avuto modo di precisare il ruolo dei Revisori dei conti nell’ambito degli enti locali. La sentenza ha anche affermato che"Nel sistema previsto dagli articoli 55 e 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i compiti attribuiti ai revisori dei conti vanno ben oltre quello, tradizionale, di attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, comprendendo anche la collaborazione con l’attività del Consiglio Comunale, rispetto al quale la funzione del revisore dei Conti si atteggia di volta in volta ad organo di consulenza, sotto il profilo tecnico-contabile, di controllo, rispetto all’attività degli organi esecutivi; di indirizzo, in relazione all’adozione dei piani e dei programmi che richiedono un impegno finanziario; di vigilanza sulla regolarità della gestione e di impulso, in relazione alla facoltà di formulare rilievi e proposte tendenti ad una migliore efficienza, produttività ed economicità".
Si chiede di sapere: se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
se non ritenga, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di dover verificare se i comportamenti messi in atto dal dott. Michele Viggiano, successivamente alla scadenza del suo incarico, siano stati ispirati ai citati principi sanciti dal Consiglio di Stato;
se non consideri che nel caso di specie sussistano violazioni del codice deontologico per i Revisori dei conti degli Enti Locali ed elusione delle norme vigenti per l’adozione di provvedimenti di competenza."