Delitto di tortura, D’Ascola (Ap): può essere commesso da ogni cittadino, rafforzate le tutele
“Il testo che presentiamo è un testo in un certo senso equilibrato. Quest'ultimo è un termine purtroppo raro, ma qui particolarmente significativo, per la complessità delle questioni che si dovevano affrontare e soprattutto per la necessità di un punto di equilibrio tra esigenze opposte ed entrambe meritevoli di grande considerazione”.
Lo dichiara il presidente della Commissione giustizia del Senato, Nico D’Ascola nel corso del suo intervento in Aula sul ddl che introduce il delitto di tortura. “Si tratta, nella sua ipotesi base, di un delitto comune, ossia di un delitto che può essere commesso da ogni cittadino. Questo perché la Commissione ha inteso determinare una tutela ancora più rafforzata che non nel caso in cui il reato fosse stato costruito esclusivamente sulla figura del pubblico ufficiale. La tutela è più rafforzata perché chiaramente amplifica il campo di applicazione della norma rendendola ovviamente applicabile ad ogni contesto, quindi anche a quello non pubblicisticamente qualificato”.
“Nel testo - prosegue D’Ascola - si parla di violenze, minacce gravi e reiterate, ovvero di avere agito con crudeltà nei confronti delle vittime; condotte le quali abbiano determinato una condizione di acute sofferenze fisiche a carico della medesime persona offesa, ovvero di un verificabile trauma. Ma devono, queste acute sofferenze fisiche o questo verificabile trauma psichico, essere compiuti nei confronti di un soggetto privato della libertà personale. Una delle difficoltà nello scrivere e nel pensare prima al delitto di tortura risiede proprio nel fatto che il campo di queste condotte è già presidiato da altre disposizioni”.
“Chi compie atti di violenza e gravi minacce, chi determina gravi e acute sofferenze sia fisiche che psichiche – aggiunge il Presidente della Commissione - è chiaro che già commette un reato a prescindere dall'introduzione del delitto di tortura. E’ chiaro che questa condotta andava seriamente diversificata, altrimenti non si sarebbe compreso il perché di una criminalizzazione di condotte già precedentemente criminalizzate. La figura del pubblico ufficiale è stata invece prevista, perché andava ovviamente prevista, nell'ipotesi aggravata, con una disposizione che sostanzialmente rinvia alla struttura base del fatto, perché si limita a dire che se il fatto di cui al comma precedente è compiuto da un pubblico ufficiale ovviamente le pene sono aggravate. Ma qui – evidenzia D’Ascola - non si introduce nessun elemento ulteriore di fattispecie se non l'indicazione della qualificazione giuridica soggettiva di pubblico ufficiale”.