Fenafi: nuove regole in materia di anatocismo, se ne è discusso a Reggio
“Le nuove regole in tema di anatocismo e produzione di interessi nelle operazioni bancarie” è stato il tema dell’incontro di formazione svoltosi questa mattina presso la sede regionale di Reggio Calabria della Fenafi, Federazione nazionale delle società finanziarie, in collegamento con la sede nazionale di Roma.
All’incontro sono intervenuti diversi professionisti del settore, che hanno assistito alla relazione del presidente della Federazione, l’avv. Santo Alfonso Martorano il quale ha illustrato i dettagli sulla nuova informativa sull’argomento diffusa da Banca d’Italia nei giorni scorsi.
“L'anatocismo è vietato - ha spiegato l’avv. Santo Alfonso Martorano - in quanto è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta. Gli interessi maturati si trasformano in capitale (in linguaggio tecnico si dice che si “capitalizzano”) ossia sono sommati all'importo dovuto e producono a loro volta interessi. Per tutte le operazioni bancarie le nuove regole vietano qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca. Le nuove regole non cambiano il regime degli interessi di mora, - precisa - ossia quelli previsti se il cliente non paga quanto dovuto alla scadenza prevista dal contratto (ad esempio in caso di mancato pagamento della rata di un mutuo o di un altro finanziamento). Per il calcolo e il pagamento di questi interessi si continua a fare riferimento a quanto stabilito dal contratto e dalle norme del codice civile.”
Facciamo l’esempio di un conto corrente. Nei rapporti di conto corrente il cliente, oltre a depositare somme, può anche utilizzare un credito accordato dalla banca (scoperto di conto o apertura di credito).
Pertanto si parla sia degli interessi creditori o attivi, ossia quelli spettanti al cliente sulle somme depositate (il cosiddetto saldo attivo), sia degli interessi debitori o passivi, ossia quelli che sono dovuti dal cliente per l’utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca.
Per queste operazioni bancarie - in cui il rapporto di credito è regolato in conto corrente - la produzione degli interessi è sottoposta a nuove regole ben precise. Infatti, prosegue l’avv. Martorano: “Gli interessi passivi maturati non possono produrre altri interessi. Gli interessi passivi e attivi devono essere calcolati con la stessa periodicità, ossia secondo lo stesso intervallo di tempo; il periodo di conteggio degli interessi non può essere inferiore a un anno e il termine per il calcolo è fissato a una data certa, che è il 31 dicembre di ciascun anno. Ciò significa che per il calcolo degli interessi passivi il periodo di riferimento non può più essere, ad esempio, il trimestre. Per quelli attivi il contratto potrebbe prevedere, a vantaggio del cliente, un periodo di calcolo inferiore all'anno. Gli interessi passivi sono calcolati al 31 dicembre anche in caso di contratti stipulati in corso d'anno e, comunque, al termine del rapporto. Infine gli interessi passivi calcolati al 31 dicembre non sono dovuti a questa data, ma al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.”