Mutuo pagato in ritardo, correntista “screditato”: condannata la Bcc
Una vicenda che parte con la segnalazione negativa alla Crif nei confronti di un correntista ed effettuata, nel 2016, dall’allora BCC del Vibonese.
A dire dell’istituto di credito, all’epoca dei fatti, il cliente si era reso responsabile del pagamento in ritardo della rata di un mutuo e per questo la banca aveva proceduto alla segnalazione senza tuttavia che allo stesso cliente fosse inviato alcun preavviso, così come previsto dalla normativa vigente.
Peraltro, questo atteggiamento sarebbe stato mantenuto dalla Bcc anche dopo una bonaria protesta avanzata dall’interessato, che chiedeva la cancellazione dalla Crif, costringendo lo stesso ad adire le vie giudiziarie per il tramite del Movimento Difesa del Cittadino.
L’associazione aveva così messo in campo due legali, perorando le ragioni del correntista all’Arbitro Bancario Finanziario istituito presso la Banca d’Italia di Napoli,
“Nel corso di tutto il procedimento – sostengono dal Movimento dei Consumatori - la Banca si è arroccata sulle sue posizioni e non ha dimostrato di retrocedere neppure dinanzi alle motivazioni compiutamente espresse nel ricorso”.
Ma è la stata la sentenza a porre fine alla vicenda dando piena ragione al consumatore ed ordinando la sua immediata cancellazione dai registri della Crif oltre che disponendo un risarcimento del danno non patrimoniale di duemila euro oltre alle spese di competenza a carico della Bcc.
Il cliente aveva tentato in prima istanza di risolvere da solo la vicenda senza sortire però alcun risultato, costringendolo poi a rivolgersi a degli avvocati.
Tornando alla decisione, il principio di diritto affermato dall’intermediario finanziario è duplice. Da un lato si ribadisce come le segnalazioni in Crif non possano essere ‘selvagge’ ma debbano rispettare un preciso iter procedurale, a garanzia dei diritti del cliente.
Dall’altro, ed è proprio questa la novità della sentenza, si evidenzia il collegamento tra l’inclusione del proprio nominativo nei registri delle centrali rischi e la diminuzione della credibilità del soggetto segnalato.
“Dunque – viene ribadito dal Mdc Calabria - la menomazione della reputazione di buon pagatore è assurta a diritto personale inviolabile, che non può e non deve essere pregiudicato, senza che siano state poste in essere tutte le cautele previste dalla legge per scongiurare l’evento”.
Di qui la condanna dell’istituto della BCC di San Calogero, riconosciuta responsabile “di un’azione lesiva dell’immagine del proprio cliente, che ha visto incrinare la propria reputazione di buon pagatore”.
A questo proposito, l’Arbitro ha argomentato sulla “superficialità dell’istruttoria” compiuta dalla banca, che avrebbe proceduto alla segnalazione alla Cris, senza che ricorressero i presupposti necessari, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
Così facendo si sarebbe paventati gli estremi della lesione dei diritti del cliente al quale sarebbe stato precluso il libero accesso al mercato del credito.
“Alla luce di tutto questo – affermano soddisfatti dal Movimento difesa del cittadino - si apre un nuovo filone che mette in guardia tutti gli istituti di credito dall’adozione di comportamenti in danno di beni immateriali e personali dei propri correntisti”.
L’associazione assicura che vigilerà su tutto ciò, pronto a offrire protezione ai consumatori attraverso i propri uffici, presenti in tutte le province calabresi.
L’Mdc fa poi presente come il volume di vertenze trattate dall’associazione sia aumentato e continui a farlo di anno in anno ribadendo poi come, purtroppo, per la loro risoluzione sia sempre più necessario l’intervento dei legali del movimento.
A seguito di questa vicenda, l’associazione si augura infine che “del severo epilogo di condanna la BCC del Vibonese sappia fare tesoro e da oggi impronti i propri rapporti con la clientela sulla scorta di parità di dignità delle posizioni in campo”.