Precari della scuola, il sindacato: entro il 22 gennaio scade il termine per la legge “Collettivo Lavoro”
Al fine di dare massima informativa tra i precari della scuola interessati, il sindacato SAB (Sindacato Autonomo di Base tramite il segretario generale Francesco Sola, ha comunicato che il 22 gennaio 2011 è il termine ultimo perentorio imposto dalle legge “Collegato Lavoro” per la predisposizione dei ricorsi dei precari per la mancata immissione in ruolo, per gli scatti stipendiali maturati fino ad oggi non riconosciuti e per il risarcimento del danno.
Condizioni essenziali per produrre ricorso, avere ricevuto, dal 2001/02 a oggi, almeno due incarichi annuali (dirigente scolastico o ex Provveditorato Studi) ed essere inseriti, i docenti, nelle graduatorie ad esaurimento; gli ATA (non docenti), nelle graduatorie permanenti in quanto, l’art. 32 della legge n. 183/2010, in sunto, come termini, prevede: «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, se non contestuali, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale, diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, la n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo».
Il SAB, nelle proprie sedi sindacali, offre consulenza gratuita per la predisposizione dei ricorsi.