‘Ndrangheta: Cassazione, Giovanni Strangio resta al 41bis
Giovanni Strangio resta sottoposto al regime di carcere duro previsto dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. La prima sezione penale della Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'avvocato Carlo Taormina, difensore del detenuto, contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo di Strangio al decreto del ministro della Giustizia del maggio scorso, con il quale il Guardasigilli aveva disposto "la sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ordinario". Gli 'ermellini' hanno condiviso le motivazioni del Tribunale di sorveglianza, sulla base della "congerie di circostanze" che "dimostravano la capacita' del detenuto di mantenere contatti con l'associazione criminale di riferimento", il suo coinvolgimento in reati di associazione di tipo mafioso e omicidio aggravato, e "il suo ruolo di spicco nella cosca Nirta-Strangio e nella strage di Duisburg".
Il Tribunale di sorveglianza, secondo la Suprema Corte, ha anche evidenziato "che doveva ritenersi la operativita' e l'attualita' dei suoi contatti internazionali criminali" e "la sua grande capacita' organizzativa", nonche' "ha ragionevolmente ritenuto allarmante - si legge nella sentenza n.2336 - la disponibilita' di ingenti somme di denaro e la sua 'latitanza dorata'", quando gli erano stati sequestrati 500mila euro in contanti. Sulla base di questi dati "gravi e recenti", conclude la Cassazione, il tribunale ha "plausibilmente affermato che doveva ritenersi la pericolosita' qualificata del sottoposto e la sua capacita' di tenere collegamenti con l'associazione criminale d'appartenenza a carattere familiare o con altre organizzazioni criminali anche transnazionali".