Tutor: multe annullate. Innovativa sentenza della Cassazione

Calabria Attualità

“L’importante decisione che si riporta per la validità del procedimento logico argomentativo seguito, costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare trasparenza nella loro emissione. L’automobilista proprietario del veicolo che sia stato sanzionato su un lungo tragitto autostradale accertate con il sistema di controllo della velocità "server-tutor", può ricorrere davanti a un unico giudice di pace anche se ha violato più volte le disposizioni in materia di limiti di velocità contenute nel codice della strada. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23881 del 15 novembre 2011, nonostante le trasgressioni siano astrattamente di competenza dei giudici di pace diversi perché commessi in luoghi diversi”.

E’ quanto riferisce in una nota il dipartimento nazionale Tutela del Consumatore dell’Italia dei Valori e l’associazione nazionale Onlus “Sportello dei diritti”.

“La Suprema Corte - prosegue il comunicato - ha ritenuto errata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del giudice di pace di Pistoia, in opposizione avverso diversi verbali della Polizia stradale per violazioni commesse durante il percorso autostradale Milano-Roma e Bologna Bari Taranto, rivelate con il sistema di controllo di velocità server-tutor”.

“Tant’è che nel merito sottolineando la legge applicabile afferma che "In effetti il giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi dell'articolo 23 della legge 689, ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità prevista dal primo comma dell'articolo 23 della legge 689/81 soltanto per l'ipotesi di tardività dell'impugnazione".

Già l’1 ottobre scorso, Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” aveva segnalato l’importante sentenza del Giudice di Pace di Casarano, Avvocato Franco Giustizieri, il quale aveva già argomentato in materia anticipando anche gli assunti della decisione della cassazione.