Accordo integrazione immigrati, disappunto associazione Marco Polo

Crotone Attualità

L’Associazione Marco Polo, esprime osservazioni sul merito di applicazione di questa normativa, in quanto, secondo noi produce, un sistema farraginoso di valutazione dei presunti meriti e demeriti degli stranieri, assolutamente fine a se stesso, che necessiterà di una struttura complessa che dovrebbe poggiare sulle Questure e sugli Sportelli unici per l’immigrazione, già oberati da funzioni che sarebbe stato più opportuno delegare agli enti locali”.

L'accordo prevede che il cittadino straniero che entra in Italia si assuma l'obbligo di integrarsi apprendendo la lingua nazionale, i principi fondamentali della Costituzione e l'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche. Dovrà frequentare corsi di formazione ed altro, mentre lo Stato dovrà offrirgli gratuitamente corsi di formazione linguistica e culturale e servizi di orientamento. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti, corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.

L'accordo ha la durata di due anni, prorogabile di un altro anno.

Sono esentati gli stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare grosse difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Inoltre, sono esentati:

a) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;

b) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del T.U. sull'immigrazione.

Il Testo dell'Accordo prevede altresì una sessione di formazione civica, a cura degli Sportelli unici, alla quale lo straniero è tenuto a partecipare entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo. La sessione ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione dà luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo. L'attività delle Prefetture, quindi, per il corrente ed il prossimo anno, sarà prevalentemente indirizzata alla sottoscrizione dell'Accordo e all'organizzazione e somministrazione della sessione di formazione civica.