Cassazione: rumori molesti? No reato se disturbano solo condomini

Calabria Attualità

Non è un reato fare eccessivo rumore in un condominio. Sbattere porte o sedie, urlare senza ragione sul pianerottolo non porta a una condanna, ma, semmai, si rischia una sanzione in sede civile. Il codice penale prevede infatti una punizione esclusivamente nel caso in cui si rechi disturbo a "un numero indeterminato" di persone, e non, dunque, ai soli condomini. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha assolto tre imputati "perché il fatto non sussiste" dal reato di "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", previsto dall'articolo 659 del codice penale.

Con la sentenza n.25225 depositata oggi, la prima sezione penale della Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione del tribunale di Belluno di condannare una famiglia (due donne e un uomo), denunciata dall'amministratore di condominio e da cinque vicini di casa, residenti nello stesso immobile, con l'accusa di "aver cagionato disturbo, sbattendo con violenza le porte dell'appartamento e d'ingresso condominiale, urlando immotivatamente sulle scale del condominio, nonché sbattendo tavoli e sedie sul pavimento dell'appartamento da essi occupato".

I giudici di piazza Cavour, infatti, hanno ritenuto fondato il ricorso dei tre imputati, rilevando che la contravvenzione prevista dal codice penale loro contestata "persegue la finalità di preservare la quiete e la tranquillità pubblica e i correlati diritti delle persone all'occupazione e al riposo e la giurisprudenza di legittimità e' orientata nel senso di ritenere che elemento essenziale di detta contravvenzione sia l'idoneità' del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone". Nel caso in esame, spiega la Cassazione, "non risulta la sussistenza di tale elemento", poiché "gli unici soggetti danneggiati dai rumori molesti causati dai ricorrenti sono stati i cinque condomini occupanti la palazzina" e che i "rumori sono rimasti circoscritti all'interno dello stabili, senza essersi mai propagati all'esterno". I fatti denunciati, quindi, conclude la sentenza, sono "privi di rilevanza penale e tali da poter trovare tutela solo in sede civile".