Partitella con gli amici e infortuni? Risponde il gestore del campo
L'infortunio per la partitella con gli amici del fine settimana sarà più tutelato dopo la sentenza 19998 del 30 agosto 2013 della Corte di Cassazione? Di certo - rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - dovranno prestare più attenzione il gestore o il proprietario del campo di calcio, i quali sono da ritenersi responsabili del danno subito dal giocatore se non provano l’inesistenza del nesso tra cosa ed evento, anche perché solo il caso fortuito può esentare da ogni responsabilità il custode.
Nel caso di specie i giudici della sesta sezione civile hanno rigettato il ricorso del gestore di un campo da gioco avverso la decisione della Corte d’appello di L’Aquila che lo ha ritenuto responsabile per le lesioni subite da un giocatore durante una partita di calcetto. La Suprema Corte, quindi, conferma la decisione della Corte di merito che ha riconosciuto la responsabilità in base all’evidenza del nesso casuale tra la conformazione della cosa (il palo metallico che sorreggeva la struttura del campo da gioco) e l’evento lesivo.
In tal senso, gli ermellini hanno rilevato che la responsabilità per le cose in custodia statuita dall’art. 2051 del codice civile, ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, tale da prescindere dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e da sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, sia pure a condizione dell’intervenuta prova del nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia del fatto che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
In virtù di tale principio, il proprietario o gestore di un campo di gioco è responsabile degli infortuni occorsi agli utenti, ove non dimostri l'inesistenza del nesso di causalità tra la cosa (il campo) e l’evento (l'infortunio), quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell’eventualità di accadimenti imprevedibili e ascrivibili al fatto del danneggiato stesso, tra i quali una sua imperizia o imprudenza, o di terzi.