La Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Catanzaro ha pronunciato oggi sentenza di non doversi procedere nei confronti di Mariano Mamone, condannato in Primo Grado dal Tribunale Collegiale di Vibo Valentia nel terzo troncone del procedimento avviato su impulso della Procura di Catanzaro nei confronti di diversi indagati accusati di prostituzione minorile nell’ambito di un’inchiesta scattata nel vibonese e condotta dalla Squadra mobile del capoluogo napitino nell’estate del 2016 (QUI).
Il percorso giudiziario
A Mamone l’accusa contestava di aver tentato di indurre a prostituirsi due ragazzi al tempo minorenni. Già nella fase iniziale del procedimento, all’uomo – all’epoca difeso dall’avvocato Mario Bagnato – il Tribunale della Libertà di Catanzaro, nel revocare la misura cautelare applicatagli, aveva ritenuto le dichiarazioni delle vittime non tali ad integrare il reato di tentata violenza sessuale.
Le accuse, gravi, pur ritenute contrastanti dal Tdl, erano state comunque giudicate fondate dal Tribunale Collegiale di Vibo Valentia che, l’8 marzo del 2022, lo condannò a tre anni e mezzo mesi di carcere ed a quattromila euro di multa.

Il processo di Secondo Grado
Il processo d’appello, nel quale Mamone è stato difeso dall’avvocato Francesco Matteo Bagnato, figlio del precedente difensore scomparso prematuramente, è iniziato nell’ottobre del 2024 e, dopo una serie di udienze, si è concluso oggi, venerdì 19 settembre, con l’assoluzione.
La difesa ha focalizzato le argomentazioni a sostegno dell’innocenza dell’imputato rispetto a tutte le accuse contestategli, in quanto secondo il suo legale “frutto di un narrato contrastante tra le diverse versioni delle al tempo persone offese”.
Dall’accusa all’assoluzione
All’udienza del 9 luglio scorso, il Procuratore Generale aveva chiesto la conferma della condanna emessa ma a prevalere è stata la tesi del suo difensore.
“Trattandosi di una eventuale condotta fermatasi alla sola soglia del tentativo di induzione alla prostituzione minorile, non avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157, comma sesto, c.p. in base a quanto stabilito dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. III n. 35404/2016)”, conclude l’avvocato Bagnato.































