Leonardo Sacco tra Miserabili e Misericordia

11 febbraio 2019, 13:54 100inWeb | di Vito Barresi

Le cose che avvengono in luoghi e tempi stabiliti (esattamente in un paese della Calabria collocato alla periferia dello sviluppo e sul ciglio di una spaventosa arretratezza economica) hanno fondamento in prove e controprove ben precise. Specie se si tratta di ‘ndrangheta, con le sue genealogie più profonde, i ben noti maledetti e abissali legami di sangue e comparaggio, legami che affondano le loro radici nei registri parrocchiali secolari, dove ritrovi il senso della parentela ma non sempre quello della comunità.


di Vito Barresi

Era questo il sistema nervoso della vecchia mafia, l’onorata società, di una parte delle ‘ndrine dello scorso secolo. Ed era facile dire di quale gruppo, clan, famiglia facesse parte la violenta stirpe degli uomini d’onore.

Ma oggi, nel mondo informatico, nell’universo copioso della cablatura elettronica, dei flussi bancari e della tracciabilità persino biologica, come si fa a dire che uno è veramente un mafioso, quale il dettaglio sovrano che etichetta Leonardo Sacco (LEGGI), imputato numero uno nel processo Misericordia-Migranti-‘Ndrangheta, come sia stato realmente uno dei capi più cinici e spietati della sanguinosa ‘ndrangheta di Isola Capo Rizzuto (LEGGI)?

È questo il caposaldo, il motore primo che muove e alimenta la strategia processuale dell’avvocato Francesco Verri, che si affianca al noto legale Marcello Gallo, con l’obiettivo di evidenziare al giudice dell’udienza Preliminare presso il Tribunale di Catanzaro, Carmela Tedesco, che Leonardo Sacco, imputato nel procedimento penale “n. 592/18 RG NR DDA CZ”, non può essere considerato un mafioso, perché per sentenziarlo ci vogliono fatti, riscontri, verifiche incrociate, un insieme di prove da documentare con estrema precisione e pertinenza.


Il disinteresse intorno

ad uno dei processi

più importanti della storia

nazionale e europea


Verri difende Sacco in uno dei processi più importanti della storia nazionale ed europea di questi primi vent’anni del XXI secolo, ma che pure, curiosamente, non sembra suscitare identico interesse rispetto al clamore mondiale che ebbe un’inchiesta antimafia forte, coinvolgente, che svelava l’infernale intreccio tra la questione dei migranti, le organizzazioni d’accoglienza, segmenti del terzo settore, pezzi della chiesa locale, e persino apparati dell’amministrazione pubblica statale, dislocati tra Ministero degli Interni, Polizia di Stato, Questura, Prefettura e - come prezzemolo in ogni sapida minestra calabrese la ‘ndrangheta che con comportamenti criminali sfruttava opportunità, difetti di sorveglianze - persino carità e umanità.

Incontro Francesco Verri nella sala riunioni del suo studio legale. Un colloquio tecnico, attento, rigoroso, ci sono in ballo molte questioni, prima di tutto una montagna di anni di carcere se Sacco verrà condannato.

Per cui il punto è secco. Sono valide le prove che lo accusano di essere un mafioso? E come si è arrivati a questa deduzione per l’accusa ‘inattaccabile’ in quanto incontrovertibile?

Da quali evidenze probatorie si desume che tra la biografia del Governatore della Misericordia, un giovane di buona famiglia isolitana, cresciuto tra ambienti ecclesiastici, missioni di volontariato, che vanta una parentela di buon rango borghese non solo locale ma calabrese, e il contesto sociale mafioso, ci sono state concatenazioni così determinanti da farlo assurgere addirittura tra i capi dei clan mafiosi del centro jonico?

Al contrario - evidenzia il difensore - l’attività dell’imputato è interamente circoscritta nell’ambito dell’associazione, la Misericordia, da lui diretta in assenza di qualunque coinvolgimento nei molteplici affari della cosca o dello svolgimento di attività che rivelino la condivisione e la spendita, nell'esecuzione del programma criminoso comune, della forza intimidatrice derivante dall’appartenenza al vincolo associativo ad esempio per aggiudicarsi una gara, risolvere una controversia, recuperare un credito, ottenere finanza bancaria”.


Il ritratto di un piccolo paese

in un periodo di disordini,

violenze criminali, flussi migratori


L’inchiesta che accusa Sacco e il sacerdote rosminiano Edoardo Scordio fornisce il ritratto di un piccolo paese dell’Italia meridionale, Isola Capo Rizzuto, in un periodo di disordini, violenze criminali, di flussi migratori intercontinentali.

In quelle pagine è già chiaro un primo giudizio storico-sociologico e giudiziario, lo sconfortante affresco di un contesto territoriale di misfatti, crimini e collusioni.

Verri non nasconde le difficoltà, per così dire ontologiche, che si incontrano rileggendo a tappeto l’ordinanza della DDA di Catanzaro affermando che:

“non è possibile difendersi compiutamente, però, quando, come nel caso, non si conoscano esattamente le modalità attraverso le quali si sarebbero realizzate, secondo l’Ufficio di Procura, l’affiliazione o comunque l’adesione di Sacco alla cosca, l’ascesa al ruolo di organizzatore dell’intera consorteria, la sua elezione, sotto l’influenza del clan, al vertice della Misericordia di Isola Capo Rizzuto, l’aggiudicazione delle gare e la gestione degli appalti e, più in generale, dell’attività dell’associazione con il metodo mafioso, caratteristica imprescindibile della condotta.”

Afferma l’accusa che Sacco insieme a Scordio erano "soggetti capaci di gestire per conto della cosca, non solo l’acquisizione dei servizi di assistenza ai migranti ma che “già nel 2005 grazie a quel sistema di compartecipazione di elezione ‘ndranghetistica, Sacco riuscì a porsi quale interlocutore unico per la gestione del centro migranti”, persino concorrendo a “l’allestimento economico, la dotazione economica da parte dei soggetti deputati alla ristorazione in funzione del rimpinguare quelle che sono le casse della cosca, la cosiddetta bacinella”.

L'assunto era che non è possibile ammettere l'esistenza di due universi paralleli, e che pertanto i gradi di separazione tra la ‘ndrangheta e la solidarietà, le cosche di Isola Capo Rizzuto e il Centro d'Accoglienza gestito da Misericordia, in quella rete socio-economica di retaggio latifondistico e di confusa modernizzazione turistica, erano pari più o meno a zero.


La tecnica giuridico-narrativa

che innova profondamente

il repertorio classico dell'atto giudiziario


Ribatte, al contrario, la difesa che, invece,

l’utilizzo, tanto nel capo d’imputazione quanto nella requisitoria, di termini propri del linguaggio comune (“controllo”, “deputati”, “eletti”, “affare”, “compartecipazione”) piuttosto che di categorie giuridiche rende estremamente difficoltoso ricostruire l’esatto contenuto dell’accusa formulata nei confronti di Sacco. E cioè quel fatto storico, chiaramente descritto nei suoi connotati peculiari, che autorizza l’Ufficio di Procura a contestare a Sacco il delitto di associazione mafiosa con il ruolo di organizzatore dal 2002 all’attualità.”

Tutto poi è cucito con lo spago sottile di una tecnica giuridico-narrativa che innova profondamente il repertorio classico dell'atto giudiziario, le antiche formule inquisitorie contro la ‘ndrangheta.

Un testo giudiziario originale, ma con una ‘sintassi’ tutta da valutare, per constatare se la costruzione linguistica con le sue nuove formule, riuscirà a reggere l’urto delle obiezioni, delle contraddizioni, delle aporie di un racconto fin troppo autoreferente, se dentro il percorso metaletterario che comunica e fa comunicare gli attori protagonisti di questa sceneggiatura criminale, alla fine tutto si tiene piuttosto per formalismo che non per legittimità, se riusciranno a tenere bene, dopo l'attento esame della Corte, insieme il Codice, la legge in azione con le sue vibranti accuse, con i fatti e le prove.

Verri non perde fiato e incalza:

“naturalmente, ci si deve difendere dall’accusa di intraneità al sodalizio mafioso e di organizzazione dello stesso posto che la condotta è giuridicamente qualificata in tal modo. Ciò non serve tanto per denunciare il vizio di indeterminatezza del capo d’imputazione ma per segnalare che su tutti questi rilevantissimi aspetti non sono state svolte indagini con la conseguenza che manca qualsiasi prova che consenta di ritenere accertato il fatto associativo di Sacco nella sua precisa dimensione, nella sua origine, nel suo sviluppo, nella sua proiezione operativa. Non vi è, del resto, capo d’imputazione che gli contesti di essersi avvalso della forza d’intimidazione del vincolo tipico del delitto di cui all’art. 416 bis c.p.”

Virgola meno o virgola più la posta in gioco è, sottilmente, molto grande. Stabilire cioè se vale il somigliante di uno story telling o l’effettivo della verità in causa, se nella fattispecie concreta magari il giovane di buona famiglia, perversamente dedito all’eziologia del crimine mafioso, abbia se non conquistato - di fatto ‘acquistato’ - la cosca, praticamente locupletando la stessa ‘ndrangheta, i cui miserabili valori’ sul mercato locale non erano poi tanto alti come ben altri segmenti politici e manageriali.