Procedure di gara. I chiarimenti della Provincia di Vibo all’Ance
“Le procedure di gara espletate dalla Stazione unica appaltante (Sua), della Provincia di Vibo Valentia, sono state condotte in maniera corretta, poiché rispettose della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 20 marzo 2015, inerente all’obbligo di indicare nelle offerte gli oneri di sicurezza aziendale”.
Questo l’incipit della missiva che, l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, ha indirizzato all’Ance di Vibo, per fare chiarezza sulle recenti critiche, attinenti alle procedure di gara, avanzate dal Consiglio direttivo degli industriali vibonesi.
“L’adunanza plenaria è intervenuta per fare piena luce su questa tematiche specifica, in quanto, - evidenziano dalla Provincia - vi erano state differenti interpretazioni sia nell’ambito giurisprudenziale e sia all’interno dell’Autorità nazionale anti corruzione (Anac). La decisione della Sua di escludere le ditte non in regola è stata effettuata, pertanto, in quanto si è ritenuto che non esistano alternative e nel pieno rispetto della legalità. Ci dispiace che molte imprese locali siano state colte impreparate - aggiungono dall’Ente Provincia - ma i principi di rango europeo, di libera concorrenza e di libera circolazione delle imprese, non consentono di dare prevalenza alle aziende del territorio, in quanto si violerebbero le normative in materia, così come rilevato dalla sentenza emessa in merito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, accennata in premessa”.
Con tale sentenza si afferma, dunque, il principio di diritto che specifica che: “Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara”.
“Vi è, quindi, da osservare che l’obbligo di procedere alla previa indicazione di tali costi - fanno presente dalla Sua della Provincia di Vibo Valentia - si ricava da un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice. In particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza, adottata in Adunanza Plenaria, ha definitivamente affrontato e risolto i dubbi interpretativi fin qui espressi e ne ha ormai sancito in modo inequivoco l’obbligatorietà ciò a prescindere dal contenuto del bando di gara.