Omicidio stradale, D’Ascola: “Non sottovalutare condotte sconsiderate”
“Questo provvedimento si iscrive in una tradizione propria del nostro codice che tratta con estrema severità la ubriachezza volontaria”. Ad affermarlo è il senatore Nico D’ Ascola, intervenuto sul ddl sull’omicidio stradale, in discussione al Senato.
“Abbiamo una disciplina che trasferisce l’elemento soggettivo, nel momento in cui si cagiona lo stato di ubriachezza, alla commissione del reato commesso in tale stato. Dobbiamo comprendere che certo la soluzione di problemi di questo genere è costituita dalla prevenzione, da un sistema di sicurezza dei cittadini che transiti effettivamente attraverso il controllo sociale. E’ necessario – prosegue D’Ascola - pensare alla prevenzione attraverso un sistema capillare di sicurezza che significa controllo, senza quest’ultimo non si può attuare la prevenzione, in quanto il meccanismo del reato colposo non si caratterizza per una disubbidienza volontaria, ma per un comportamento determinato per l’appunto da imprudenza, imperizia, negligenza, quindi da meccanismi che scontano la difficoltà di un relazionarsi con il precetto penale.
Per quanto riguarda l’omicidio stradale, l’intervento sanzionatorio severo agisce effettivamente sui fatti prodromici, ossia sulle condotte di assunzione volontaria di sostanze stupefacenti o psicotrope, sull’ assunzione di sostanze alcoliche, tutti comportamenti che si caratterizzano almeno per una fase iniziale di tipo volontario. Il cittadino che assume in maniera abituale o anche in modo frequente sostanze stupefacenti, ovvero sostanze alcoliche, oggi sa che un’assunzione dissennata di queste, coniugata con la guida di autoveicoli, potrà sfruttargli un intervento sanzionatorio estremamente severo. Quindi, l’intervento non agisce sul fatto colposo, ma agisce sul fatto prodromico che determina quella situazione di enorme pericolo. La società moderna è una società del rischio, dunque, non possiamo sottovalutare in questo contesto condotte sconsiderate che addirittura in certo senso già implicano una forma surrettizia di accettazione del verificarsi dell’evento, in un contesto in cui esso non è assolutamente voluto. Il fatto deve essere cagionato per colpa, nessuno deve pensare che taluno risponderà di omicidio stradale se si è ubriacato. L’evento non è addebitale ad una sua condotta colposa, ma lo stato di ubriachezza volontaria, lo stato di assunzione volontaria di sostanze stupefacenti è quella condizione che determina l’accesso alla forma autonoma e specializzata di omicidio stradale.
La presenza della colpa – conclude il senatore - deve rinvenirsi, perché se il soggetto ancorchè ubriaco o in stato di stupefazione, avesse cagionato incolpevolmente l’evento, nessuno potrebbe addebitarglielo. E’ necessario riflettere sulla necessità di un diritto penale della sicurezza, ma questo costituisce una strada ancora da intraprendere ed è il problema più importante della scienza penalistica”.