Discriminazione. Gallo: “A Cosenza un caso inaccettabile nei confronti di un disabile”
« Sottolineo che anche i locali privati aperti al pubblico devono per legge essere accessibili in tutto o in parte alle persone con disabilità. » Parte così l’intervento dell’architetto Vincenzo Gallo in merito al caso di discriminazione di cui è stato vittima un giovane su una sedia a rotelle a Cosenza.
Gallo ha aggiunto: «Discriminazione inaccettabile. Se ci sono barriere o se il pavimento del bar, come pare abbia sostenuto il proprietario del locale, si dovesse rovinare al passaggio di una carrozzina, è stato evidentemente commesso un errore progettuale e il proprietario è tenuto a rimuovere tutti gli ostacoli esistenti e a garantire l’accessibilità a tutti. In caso contrario – prosegue - l'autorizzazione potrebbe anche essere ritirata. La Legge n. 104 del 1992, all’art. 24 comma 7 prevede infatti che “tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.” L'art. 7 comma 4 della legge regionale in Calabria sulle barriere architettoniche, n.8 del 1998, prevede che il "Sindaco deve verificare la rispondenza alle prescrizioni indicate ai commi precedenti sia nell'esame dei progetti in sede di rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, sia nel controllo di quanto eseguito in sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità."»
« Da sottolineare, inoltre, - dichiara Gallo - che nel 2006 è stata approvata in Italia la legge 67 per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, le cui finalità sono quelle di promuovere la “parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità” ai sensi dell’articolo 3 della nostra Costituzione. Chi discrimina potrebbe pertanto anche essere denunciato. Mi auguro - conclude - pertanto che i sindaci e le altre autorità intervengano per questo e per altri casi di discriminazione e di edifici, locali, spazi e mezzi pubblici e privati non accessibili alle persone con disabilità.»