Oddone (CsT): “ecco cosa succede se la Corte dei Conti approva il dissesto dell’Asp di Reggio”
“Se la Corte dei Conti approverà la richiesta da parte dell’Asp Reggio Calabria di vedere riconosciuto il dissesto finanziario e accedere a quanto previsto dall’art.5 del Decreto Calabria, si creerà un pericoloso precedente, perché i creditori delle aziende sanitarie avranno accesso solo alla procedura concorsuale per il recupero di parte del credito, anziché poter recuperarne la quasi totalità con sistemi come, ad esempio, la cessione pro soluto”.
È quanto dichiara Gianpiero Oddone, presidente del Centro Studi di Officine CST, a proposito della novità introdotta dall’art.5 del decreto 35/2019, cioè la possibilità per le aziende sanitarie calabresi di vedere riconosciuto il dissesto finanziario, con tutto il quadro che ne consegue, esattamente come la Pubblica Amministrazione.
La Calabria rientrava già nell’ambito delle regioni con elevati disavanzi sanitari, per cui la legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), come previsto dal Patto per la salute 2010-2012, ha stabilito nuove regole per i Piani di Rientro e per il commissariamento delle regioni. I Piani di Rientro sono finalizzati a verificare la qualità delle prestazioni sanitarie ed a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali. Attualmente, le Regioni che hanno avviato detti Piani sono sette (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise Puglia e Sicilia), di cui quattro commissariate (Campania, Lazio, Molise e Calabria).
“Pertanto potrebbe essere ipotizzata ammissibile l’estensione del decreto “Salva Calabria” anche alle altre regioni sottoposte a piano di rientro – specifica Oddone - replicando lo schema e determinando ulteriori decreti “Salva Campania”, “Salva Sicilia”, e così via con conseguenti ripercussioni sull’intero Sistema Italia”.
In particolare, l’articolo 5 del Decreto 35/2009 estende alle aziende sanitarie della Regione Calabria la disciplina prevista per gli enti locali in tema di dissesto fino ad oggi applicata esclusivamente a Comuni e Province. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. L’articolo 255, al comma 12, dispone che nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.
“Questo significa che, allo stato attuale - chiarisce Oddone - un fornitore di un’azienda sanitaria ha la possibilità di recuperare la quasi totalità del proprio credito cedendolo o, comunque, gestendolo con una serie di sistemi che permettono di rientrare dell’esposizione. Nel caso ci si trovi di fronte ad un ente che abbia dichiarato dissesto, possiamo sperare di recuperare, attraverso una procedura semplificata prevista dalle norme del Tuel, e non tramite contenzioso, dal 40% al 60% massimo della cifra. Il Decreto Calabria dice semplicemente che si applicano le norme del Tuel ‘in quanto compatibili’, senza specificare altro. Un vulnus di non poco conto”.
In sintesi, “quello che il decreto non dichiara – conclude Oddone – rappresenta la possibilità che il creditore possa recuperare anche nulla di quanto gli spetterebbe”. Sulla questione pende, allo stato attuale, un pronunciamento della Corte dei Conti nei confronti della richiesta avanzata dall’Asp Reggio Calabria, prima azienda sanitaria italiana ad aver richiesto di vedere riconosciuto il dissesto finanziario in qualità di Pubblica Amministrazione.
A giustificare la richiesta ci sarebbero i debiti pregressi accumulati dall’Azienda che ammontano a 400 milioni di euro a cui vanno aggiunti altri 250 oggetto di contenziosi e pignoramenti.