Pandemia, a Corigliano Rossano stop cantieri ed edifici scolastici
Attività di vendita di prodotti per l’igiene personale, cantieri e scuole, il Sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi adotta nuovi provvedimenti urgenti ed ordina ulteriori misure straordinarie per il contenimento del contagio da COVID-19.
Per quanto riguarda gli esercizi commerciali registrati presso l'Agenzia delle Entrate con codice ATECO 47.75.10 (attività di vendita di prodotti per l’igiene personale) è concessa l’apertura al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 20. Tali attività dovranno assicurare, all'interno del proprio esercizio, un layout che consente l'accessibilità esclusivamente ai prodotti per l'igiene personale e beni di prima necessità ed il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa d'emergenza in vigore, con particolare riferimento al mantenimento della distanza tra tutti gli individui presenti.
L’ordinanza del Sindaco dispone la chiusura degli edifici scolastici in grado di erogare i servizi amministrativi in forma agile. Gli istituti comprensivi che intendono avvalersi della possibilità di erogare servizi esclusivamente in forma agile devono effettuare comunicazione al Comune di Corigliano-Rossano, ventiquattro ore prima della prevista chiusura degli uffici. La chiusura deve intendersi salvo eventuali interventi manutentivi disposti dal Comune per i quali deve essere garantita, se necessaria, la presenza del personale ATA.
Stop a cantieri non indispensabili. Tutte le aziende e gli enti titolari di cantieri che insistono sul territorio comunale di tipo edile/ambientale/industriale, in cui si utilizzano dispositivi di protezione utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto – impone l’ordinanza – interrompano immediatamente ogni attività. – Le aziende e gli enti dovranno fornire i dispositivi di protezione anti-virali, quali mascherine e tute protettive al Centro Operativo Comunale della Protezione Civile al fine di rifornire prioritariamente gli operatori sanitari e gli impiegati a rischio in servizi di prima necessità. Fanno eccezione i cantieri finalizzati alla realizzazione di beni e servizi di prima necessità ovvero finalizzati o correlati alla realizzazione di strutture e/o servizi sanitari utili a fronteggiare l'emergenza oppure alla realizzazione e/o gestione di servizi, la cui interruzione causerebbe un pericolo per la pubblica incolumità od all’igiene e salute pubblica nonché alla produzione e fornitura di beni alimentari.