Adempimenti preparatori del procedimento elettorale per le Elezioni amministrative

Calabria Politica

In vista delle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio pp.vv., il Ministero dell’Interno, con circolare n.9/2011, ha fornito alcune indicazioni concernenti la fase di preparazione delle candidature, rinviando per eventuali approfondimenti alle pubblicazioni della Direzione centrale dei Servizi elettorali nn. 4 e 5 recanti le Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature rispettivamente per le elezioni comunali, di prossima pubblicazione sul sito www.interno.it.

Per quanto concerne la propaganda elettorale, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia.


INDICE

1) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature

2) Applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

3) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

4) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.

5) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.

6) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.

7) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del I° maggio.

8) Uso di locali comunali.

9) Agevolazioni postali e fiscali.

10) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.

11) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici.

12) Inizio del divieto di propaganda.

Adempimenti preparatori del procedimento elettorale

1. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature

Com’è noto, l’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste.

Al riguardo, si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso parere secondo cui i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.

Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia devono svolgere le loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

Tuttavia, si ritiene che rientri nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l’espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all’esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purchè all’interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato art. 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.

Si raccomanda in particolare che, nell’espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell’elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

In proposito si rinnova l’invito, già formulato nella prefettizia n.4442/2011/4/1 S.E. del 14 marzo 2011, affinchè i sindaci assicurino in massimo grado la possibilità di usufruire di un efficiente servizio di autenticazione delle sottoscrizioni vigilando sulla relativa attuazione.

Per quanto concerne le modalità di autenticazione, si precisa che le stesse sono quelle contenute nell’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.





2. Applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

In ordine alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle liste e candidature, si reputa opportuno richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 283/00-Sezione Prima del 13 dicembre 2000.

Nel citato parere, il Consiglio di Stato ha escluso l’applicabilità, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizioni ora abrogate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ha disciplinato nuovamente la materia).

Nel parere vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consesso in sede giurisdizionale:

- non s’applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al fine di certificare l’iscrizione nelle liste elettorali;

- è esclusa l’applicabilità, in tale ambito, dell’altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

- neppure è possibile far luogo alla proroga della validita’ dell’atto di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione (ora, art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 445/00) si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;

- è da escludere l’applicazione al procedimento elettorale della normativa generale che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica al di fuori del contesto del documento informatico (di cui ora al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni).

Propaganda elettorale e comunicazione politica

3. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda (art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81).


Si rammenta che, ai sensi della normativa citata, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale, e cioè dal 16 marzo, e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorchè inerente alla loro attività istituzionale.

Tanto premesso, si precisa che l’espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n. 81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l’assolvimento delle funzioni proprie dell’organo e, in ogni caso, si ravvisa l’opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

4. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)


Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 12 aprile a giovedì 14 aprile 2011), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste o gruppi di candidati, nonché di coloro che, non partecipando direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 11 aprile 2011), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste o gruppi di candidati.

Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica o telematica ai comuni dai “fiancheggiatori”, sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l’originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa.

Le giunte municipali dovranno provvedere all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi – distintamente per ciascuna elezione - alle liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature.

Pertanto, gli organi preposti all’esame delle candidature dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni a questa Prefetturae–U.T.G. e, contestualmente, ai sindaci dei comuni interessati al fine di consentire la tempestiva assegnazione degli spazi e dar modo agli interessati di eseguire le affissioni quanto prima.

5. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)


Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 15 aprile 2011, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.


6. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili


Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 15 aprile 2011, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell’art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n . 495 (come sostituito dall’art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto.


7. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del I° maggio.

Si rappresenta che le manifestazioni indette per le due ricorrenze della Festa della Liberazione (25 aprile) e della Festa dei lavoratori (I° maggio), ricadenti nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni, non costituiscono, purchè attinenti esclusivamente alle ricorrenze medesime, forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti , purchè non riportanti simboli di partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.



9. Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)


Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti.


10. Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515)


Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito www.poste.it, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.


11. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi relativi ai provvedimenti che saranno emanati dai competenti Organi di indirizzo e di vigilanza a ciò preposti.

12. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 30 aprile 2011 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l’attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l’opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 di lunedì 16 maggio 2011), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.




13. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)


Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 14 maggio 2011 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.


Si pregano le SS.LL. relativamente ai profili di rispettiva competenza o interesse, di dare piena osservanza alle relative prescrizioni.