Buoni postali prescritti, il Tribunale di Palmi condanna Poste Italiane
Nessuno l’aveva mai avvertita che i buoni postali avevano la scadenza fissata a 18 mesi dall’emissione, ma c’è voluto l’intervento del giudice del Tribunale civile di Palmi per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso del valore dei buoni sottoscritti e degli interessi.
L’investitrice, una donna di Varapodio, tramite l’avvocato Antonino Napoli, ha presentato un atto di citazione con cui ha convenuto in giudizio Poste Italiane al fine di sentire condannare quest’ultima al pagamento della somma di 17 mila euro a titolo di rimborso dell'importo di cinque buoni fruttiferi postali, oltre interessi di legge, nonché al risarcimento del danno patito.
La donna ha dedotto di essere titolare di buoni fruttiferi postali, emessi dalla società in data 12 febbraio 2008, per gli importi di mille euro e 5 mila euro serie 1D8 e che, recatasi presso l'ufficio del suo comune, al fine di ottenere la certificazione dei titoli per il modello Isee, le era stato comunicato che i Btp erano prescritti.
Preoccupata della risposta, si era pertanto rivolta all’avvocato per chiedere la restituzione dei buoni. Una prima raccomandata era rimasta inevasa e solo in seguito alla pec del difensore Poste avrebbe negato la restituzione in quanto riteneva prescritto il diritto.
Da qui la decisione della malcapitata di agire in giudizio. Con l’atto di citazione oltre alla mancata prescrizione si sono eccepiti la violazione dei doveri di trasparenza ed informazione in quanto, al momento della sottoscrizione dei buoni, Poste Italiane aveva omesso di consegnare alla donna il Fia, Foglio Informativo Analitico, contenente le caratteristiche dell'investimento.
Le Poste, costituendosi in giudizio, evidenziavano che nella parte posteriore del buono era annotata la data di emissione e la serie di appartenenza cosicché il sottoscrittore era stato posto nelle condizioni di verificarne la scadenza consultando la Gazzetta Ufficiale e le condizioni affisse al pubblico nei propri uffici, oltre che il foglio informativo consegnatogli al momento della sottoscrizione, il quale farebbe venir meno il diritto al rimborso, sia del capitale investito che degli interessi maturati, chiedeva quindi il rigetto della domanda. Come già sopracitato, i titoli in questione sono della serie "1D8" (in vigore dal 01/02/2008 - 29/02/2008) ed avevano una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed erano liquidabili alla scadenza dell'ultimo mese.
Il Tribunale di Palmi, nella persona del giudice Maria D. Romeo, ha ritenuto che le Poste Italiane non hanno provato di avere consegnato al cliente il foglio informativo e le eventuali ulteriori modalità attraverso le quali la cliente avrebbe, comunque, potuto conoscere la scadenza dei titoli, non hanno alcuna efficacia sanante dell'inadempimento degli obblighi informativi e quindi non può sostituire l'obbligazione del debitore della prestazione inadempiente, che deve risarcire il danno conseguente della somma di 17 mila euro, oltre interessi.