Castrovillari, quattro dipendenti Inps assolti dall’accusa di interruzione di pubblico servizio
Il Giudice del Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice monocratico, ha assolto I. M. 36 anni di Roseto Capo Spulico, V.T.A. 36 anni di Roseto Capo Spulico, P. G. 36 anni di Trebisacce e L. F. P. 35 anni di Corigliano Calabro, dall’imputazione di interruzione di pubblico servizio, accogliendo la tesi difensiva dell' avvocato Ettore Zagarese e dell'avvocato Giuseppe Vena, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Gli uomini erano chiamati a rispondere presso il Tribunale monocratico, perché in concorso tra loro, quali dipendenti addetti alla vigilanza, cagionavano – in seguito a protesta – turbamento alla regolarità del servizio pubblico erogato dall’Inps, rifiutandosi il 9 luglio 2007 di aprire gli uffici del citato istituto, in loro possesso, così impedendone l’accesso ai relativi dipendenti, con cagionevole disagio per l’utenza.
Gli uomini vennero deferiti, a piede libero, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari ed all’udienza dibattimenstale nominavano quali propri difensori l' avvocato Ettore Zagarese e l'avvocato Giuseppe Vena, entrambi del Foro di Rossano, che avanzarono – in via preliminare - al Giudice l’emissione di una sentenza di proscioglimento anticipato , ritenendo che il fatto contestato agli imputati non avesse più alcuna rilevanza penale.
La Federazione provinciale unitaria di due note sigle sindacali , aveva indetto per la data del 9 luglio 2007 lo stato di agitazione ed il conseguente sciopero presso la sede Inps di Rossano e presso la stessa Agenzia Inps di Trebisacce, con tempestiva comunicazione via fax alle Autorità competenti, in merito alle questioni legate alla modifica dell’appalto relativo alla gestione del servizio di vigilanza cosicchè i due avvocati evidenziavano al magistrato che dopo la modifica della legge del 12.6.1990, l’esercizio illegittimo dello sciopero nei servizi pubblici – quale appunto, quello connesso al regolare funzionamento degli uffici dell’istituto nazionale di previdenza sociale – è punito solo in via disciplinare ed amministrativa e non configura il reato di interruzione di pubblico servizio trattandosi di fatto non previsto dalla legge come reato.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio ed all’esito del vaglio della tesi sostenuta dai legali Zagarese e Vena, condividendone le motivazioni, assolveva gli uomini dal reato a loro ascritto in concorso perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.