Pontiero Calor. Il nome della ditta è di Pontiero Guerino
La ditta Pontiero Calor si può chiamare solo quella di Pontiero Guerino e della moglie Tolomeo.
Questo è quanto ha stabilito il Tribunale Civile di Catanzaro che ha inibito allo zio Aldo Pontiero di utilizzare il nome della ditta della famiglia del nipote Guerino.
Era stato lo zio che qualche anno addietro aveva promosso una causa civile sostenendo che la moglie del nipote non poteva utilizzare il cognome Pontiero. L’avv. Gigliotti contrastava detta pretesa evidenziando come la moglie con il matrimonio assume il cognome del marito, per cui legittimamente la Tolomeo poteva chiamare la propria ditta Pontiero Calor, vale a dire proprio con lo stesso nome utilizzato per tanti anni dal marito Guerino. Il giudice riconobbe la fondatezza di tale tesi stabilendo che ben poteva la moglie continuare ad utilizzare il nome della ditta utilizzato prima dal marito proprio perché sposandosi era diventato anche il suo cognome in aggiunta al proprio.
Ma lo zio non soddisfatto di tale decisione procedeva a modificare la propria ditta chiamandola con lo stesso nome di quella dei nipoti , vale a dire Pontiero Calor. È stato per questo che qualche giorno addietro lo stesso avv. Gigliotti a proceduto ad investire il giudice del grave danno che si stava determinando e del pregiudizio e confusione commerciale che la Pontiero Calor stava subendo ad opere del detto Pontiero Aldo, che con la Sua condotta tesa ad ingenerare nella clientela sconcerto e confusione, stava sempre più ponendo in essere atti di concorrenza sleale.
Dunque è stato adesso il Tribunale nella persona del giudice Nania ad inibire l’utilizzo del nome Pontiero Calor alla ditta di Aldo pontiero, stabilendo che il detto nome lo può utilizzare solo la famiglia di Guerino Pontiero.
14/06/2012 | DIRITTO DI RETTIFICA
In nome e per conto del sig. Aldo Pontiero, da Catanzaro, con riferimento all'articolo intitolato “Pontiero Calor. Il nome della ditta è di Pontiero Guerino”, pubblicato il 12 giugno 2012 sul quotidiano on line da Ella diretto, ai sensi dell’art. 8 Legge n° 47/1948 richiedo formale rettifica di talune affermazioni non veritiere ivi contenute e che, oltre ad essere prive di fondamento, alimentano una grave disinformazione con conseguente pregiudizio per la reputazione e per l’immagine imprenditoriale del mio assistito.
In particolare, contrariamente a quanto riportato nel suddetto articolo:
1) il sig. Aldo Pontiero, da circa quaranta anni, esercita la propria attività nel settore termoidraulico senza usurpare il nome altrui ed è legittimamente titolare del marchio d’impresa Pontiero Calor registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il 28.09.2010 al n° 0001346911 ;
2) il sig. Guerino Pontiero, più volte citato nell’articolo medesimo, non è titolare di alcuna azienda né, tantomeno, contitolare della ditta Pontiero Calor intestata alla moglie Annarita Tolomeo e, comunque, non è parte nei vari procedimenti giudiziari ancora in corso fra le due ditte antagoniste;
3) la causa civile promossa dal sig. Aldo Pontiero nell’anno 2008 in via cautelare, volta ad inibire alla sig.ra Annarita Tolomeo l’uso del cognome Pontiero nella denominazione della propria ditta, è tuttora pendente nella fase di merito dinanzi al Tribunale di Catanzaro e, alla data odierna, non è intervenuta alcuna sentenza che abbia definito la vicenda;
4) nessun giudice sinora ha riconosciuto la fondatezza della tesi difensiva avversaria secondo cui la sig.ra Tolomeo, in virtù del matrimonio contratto con il sig. Pontiero Guerino, possa utilizzare la denominazione della ditta dapprima adottata dal marito;
5) con l’Ordinanza cautelare del 28.5.2012 il Tribunale di Catanzaro non ha affatto inibito al sig. Aldo Pontiero l’utilizzo del cognome Pontiero nell’esercizio della propria ditta, né tantomeno ha stabilito che detto cognome possa essere utilizzato solo dalla “famiglia di Guerino Pontiero”;
6) il suddetto provvedimento, per sua natura comunque provvisorio, non ha attribuito al sig. Aldo Pontiero alcuna condotta di concorrenza sleale come invece parrebbe evincersi dal testo e dal titolo dell’articolo.
Avv. Francesco Cricelli
Come richiesto dall'avvocato Cricelli abbiamo correttamente provveduto a pubblicare la richiesta di rettifica. Quanto all’articolo a cui il legale fa riferimento (e sopra riportato), va precisato però che in nessuna parte dello stesso viene mai affermato che il suo assistito non sia legittimamente titolare del marchio d’impresa registrato o che il nipote Guerino sia parte nel procedimento. Né tantomeno viene mai scritto che lo stesso Aldo Pontiero non possa utilizzare legittimamente il proprio nome e cognome per la costituzione o esercizio di un’azienda o che lo stesso cognome possa essere utilizzato solo dalla “famiglia di Guerino Pontiero”.
Nella sentenza del 28 maggio scorso - citata dall'avvocato e, per una più precisa e corretta informazione, allegata e scaricabile integralmente in questa stessa pagina - si legge che è inibito al signor Aldo l’utilizzo della parola “Calor” nella denominazione della sua ditta: va da sé che, di conseguenza, e per ora, la stessa non possa chiamarsi, appunto, “Pontiero Calor”. E solo questo è quanto riportato nell’articolo.
lR