Giustizia: il Tribunale di Catanzaro riconosce diritto alla retribuzione per due medici
A meno di un anno dal deposito dei provvedimenti giudiziari, è stato emesso un ordine di pagamento da parte della presidenza del Consiglio dei ministri, per una delle due ordinanze ex art. 702 bis c.p.c., passata in giudicato e divenuta esecutiva, con le quali il Tribunale civile di Catanzaro ha condannato lo Stato della Repubblica italiana a rifondere due medici del catanzarese della adeguata remunerazione loro spettante per aver frequentato le Scuole di specializzazione medica presso le Università di Messina e di Roma, di cui non hanno beneficiato a causa della tardiva trasposizione della normativa comunitaria all’interno dell’ordinamento giuridico interno.
Il Tribunale di Catanzaro,- si legge in una nota - facendo proprio un orientamento della Suprema Corte ha ritenuto di far discendere la responsabilità dello Stato italiano dall’inadempimento di un preciso obbligo comunitario, quello relativo alla tempestiva traduzione in norme interne di una disposizione comunitaria non self-executing, avvallando la tesi di una “responsabilità per inadempimento di obbligazione ex lege da parte dello Stato membro”. Il Tribunale, dopo aver dichiarato lo Stato Italiano, in persona del presidente del Consiglio dei ministri in carica, unico legittimato passivo dell’azione, ha riconosciuto l’adeguata remunerazione nella misura di € 6.713,93 per ciascuno anno di specializzazione, secondo il parametro fornito dall’art. 1, comma 1, l. n. 370/99, oltre interessi legali.
Esprime soddisfazione l’Avv. Maria Grattà, legale dei due medici ricorrenti, per aver ottenuto pronunce favorevoli in tempi rapidi, avvalendosi del rito del processo sommario di cognizione, una forma processuale ibrida che si pone a metà strada tra la cognizione piena e quella sommaria, dipanando la matassa aggrovigliata del ventennale caos giurisprudenziale, relativo sia alla prescrizione dell’azione, sia alla legittimazione passiva dei convenuti, sia alla quantificazione del risarcimento, sia alla riconducibilità dello stesso al novero della responsabilità extracontrattuale piuttosto che a quello della responsabilità contrattuale, aspetti questi che per anni hanno rappresentato ostacoli interpretativi insormontabili per molti medici che avevano fatto ricorso alla giustizia. L’orientamento della Suprema Corte proposto dal legale e riconosciuto come condivisibile da parte dei Giudici di Catanzaro, riconosce un danno da perdita di chance discendente dalla mancata o inesatta trasposizione nel diritto interno di una direttiva comunitaria, determinante una violazione da parte dello Stato membro degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come “obbligazione ex lege” avente natura indennitaria e dunque ascrivibile al novero della responsabilità contrattuale con termine prescrizionale decennale.