Provincia di Crotone, assessore Cosimo sui rifiuti
L’assessore all’Ambiente della Provincia di Crotone, Salvatore Claudio Cosimo, comunica che il produttore/detentore dei rifiuti ha il dovere di verificare che il destinatario sia effettivamente autorizzato a ricevere quella specifica tipologia di rifiuti, a nulla rilevando la mera convenienza economica della transazione.
In difetto, il produttore dei rifiuti viene meno al dovere di informazione puntuale che gli compete per la sua attività professionale. Se l'autorizzazione è relativa a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, quelli consegnati sono gestiti in modo abusivo. È questo il principio di diritto della sentenza 29727/13 depositata il 3 ottobre dalla III^ sezione penale della Corte di Cassazione che, confermando integralmente la decisione di merito del tribunale di Venezia (Sezione distaccata di San Donà di Piave) ha rigettato i ricorsi degli imputati che, in concorso tra loro, sono stati condannati definitivamente per gestione non autorizzata di rifiuti.
I produttori/detentori dei rifiuti sostenevano che la responsabilità fosse del trasportatore che sul titolo abilitativo in capo al destinatario li aveva tratti in inganno, esibendo l'autorizzazione con i codici Cer dei rifiuti conferiti, titolo abilitativo per il trasporto e non per la destinazione. La difesa ha quindi cercato di far valere la causa di non punibilità (errore determinato dall'altrui inganno) ma invano. La Corte, infatti, ha ripercorso l'art. 188 comma 3 del decreto legislativo 152/2006 (Codice ambientale) e le esenzioni previste per la responsabilità del produttore.
Tra queste figura la consegna dei rifiuti a soggetti autorizzati alla loro gestione, purché il detentore riceva la quarta copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro i tre mesi successivi al conferimento al trasportatore. Tuttavia la Cassazione ha ricordato che il detentore dei rifiuti quando ne affida la raccolta, il trasporto e lo smaltimento a terzi soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ha il preciso obbligo di controllare che questi terzi siano autorizzati. Si tratta di una verifica «doverosa» che, conformemente ad arresti precedenti, la Corte eleva a rango di «regola di cautela imprenditoriale». Se omessa comporta la responsabilità colposa del detentore dei rifiuti per il reato di gestione illecita (art. 256 comma 1 del Codice ambientale).
La Corte continua affermando che la responsabilità non è esclusa dal fatto che il terzo sia in possesso di autorizzazione relativa a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento. Infatti questo equivale al mancato possesso dell'autorizzazione per i rifiuti conferiti. Quindi non serve avere un'autorizzazione qualunque sia ma occorre che il titolo di assenso preventivo riguardi lo specifico rifiuto e la specifica attività. Nel caso di specie, la Corte rileva che gli imputati erano perfettamente in grado di sviluppare le verifiche e le cautele necessarie se solo avessero usato «una pur minima diligenza» e non avessero ceduto alla tentazione di risparmiare sui costi di smaltimento.
“Quindi il produttore/detentore che conferisce i propri rifiuti a terzi affinché questi siano smaltiti o recuperati -dichiara l’assessore Cosimo- ha il dovere di accertare che i terzi siano debitamente autorizzati a tal fine. È questa regola elementare di cautela imprenditoriale che induce a configurare per i produttori/detentori dei rifiuti conferiti la responsabilità per il reato di illecita gestione dei rifiuti in concorso con coloro che –conclude l’assessore all’Ambiente dell’Amministrazione Zurlo- li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo”.