Cosenza, istituita “Via dell’Accoglienza” per i cittadini senza fissa dimora
L’Amministrazione comunale informa che è stata istituita un’area di circolazione territorialmente non esistente, alla quale viene attribuita la denominazione di “Via dell’Accoglienza” destinata all’iscrizione anagrafica dei cittadini “senza fissa dimora”. Si tratta di un fenomeno emergente nella nostra città come segnalato di recente al Sindaco Mario Occhiuto dalla Federazione “Casa dei diritti sociali-FOCUS-Cosenza”. L’assenza di una fissa dimora è causa primaria di esclusione sociale, in quanto il soggetto in tale condizione, è di fatto privo di alcun domicilio. Allo status di cittadini senza fissa dimora sono connesse infatti diverse problematiche, prima fra tutte quella legata all’assistenza sanitaria.
“Il Comune di Cosenza – è il commento del Sindaco Occhiuto – con questa azione dà seguito a quanto è nel suo DNA di città accogliente ed inclusiva, ed aggiunge un tassello a quanto l’Amministrazione comunale si prefigge in termini di iniziative tese a favorire l’inclusione sociale”.
Il Settore Affari Generali ha dunque predisposto l’iscrizione anagrafica dei cittadini senza fissa dimora, sulla scia di quanto avvenuto in altri Comuni italiani, vedi Roma, che fin dal 2002 ha istituto un’apposita posizione anagrafica. In questa area di circolazione, a Cosenza denominata “Via dell’Accoglienza”, saranno iscritti con numero progressivo dispari:
a) i “senza fissa dimora” che eleggono domicilio nel Comune di Cosenza ma che, in realtà, non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso;
b) le persone che, non avendo né dimora abituale né domicilio in alcun Comune, abbiano diritto all’iscrizione per nascita, così come prescritto dalla legge anagrafica, dal relativo regolamento di esecuzione e dalle disposizione impartite dall’Istat.
Si prende atto che, poiché l’indirizzo anagrafico di “Via dell’Accoglienza” risponde ad una convenzione e non ad un reale indirizzo di dimora, ogni notizia diretta agli iscritti, s’intende notificata a tutti gli effetti, con la pubblicazione all’Albo Pretorio, così come previsto dall’art. 143 del Codice di Procedura Civile.