Belvedere Marittimo, il consigliere Ugolino: “Il Consiglio è a rischio scioglimento”
“Il Consiglio comunale di Belvedere Marittimo è a rischio scioglimento?”. E’ questa la domande che si pone il consigliere comunale della cittadina del Cosentino Riccardo Ugolino.
“La seduta consiliare convocata per il 20 luglio 2014, ultimo giorno utile in base alla diffida prefettizia, ha visto l’opposizione, unita, abbandonare l’aula su un argomento vitale per l’Ente: il rendiconto di gestione, o bilancio consuntivo, dell’anno 2013”. Per Ugolino esisterebbero situazioni critiche.
La prima riguarda l’articolo 234 del TUEL rubricato “Organo di revisione economico-finanziario” che disciplina la nomina dell’Organo di revisione negli enti locali. L’articolo 235 dello stesso TUEL e la L. 444/1994 ne disciplinano la durata e la cessazione: “L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, 444” ( La proroga prevista dalla normativa citata è di giorni 45). In conclusione, l’Organo di revisione cessa l’incarico alla scadenza del triennio con possibilità di proroga di non oltre 45 giorni.
La normativa non consente una diversa autonoma regolamentazione di tale termine e nel periodo di proroga l’Organo scaduto deve essere ricostituito, con provvedimento immediatamente esecutivo. Se entro i 45 (quarantacinque) giorni di proroga non si provvede alla costituzione del nuovo Organo, questo si ritiene decaduto e tutti gli atti da esso adottati dopo tale termine di proroga , sono nulli. L’Organo scaduto non può e non deve più operare nel caso non si provveda a nuova nomina. (Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili). Gli atti portati all’esame del Consiglio Comunale di Belvedere M.mo, con certificazione obbligatoria resa da un Revisore dei Conti decaduto e quindi nulla, non possono essere approvati. Qualora il Consiglio decidesse di approvarli ugualmente, il Consigliere Ugolino chiede che gli atti siano trasmessi alla sezione regionale di controllo della C dei Conti, all’Assessorato per gli Enti Locali della Regione Calabria e al Prefetto, per le previste determinazioni.
Il secondo punto riguarda l’articolo 227 del TUEL e l’articolo 239, comma 1 lettera d) dello stesso che dispongono che l’Organo Esecutivo approvi lo schema di rendiconto e lo trasmetta, unitamente alla proposta di delibera consiliare, all’Organo di Revisione entro un termine tale da lasciare almeno 20 giorni per l’esame e la formulazione della relazione, per successivamente mettere rendiconto, allegati e relazione a disposizione del Consiglio almeno altri 20 giorni prima dell’inizio della sessione consiliare di esame ed approvazione ( Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).
Questo perché l’Organo di revisione deve per dettato normativo effettuare una valutazione dei risultati, non solo meramente attestare la corrispondenza dei numeri, al fine di proporre un miglioramento dell’efficacia, efficienza ed economicità, orientando le successive decisioni dell’ente In definitiva, l’Organo di revisione dovrebbe calarsi nella realtà oggettiva dell’Ente per il quale opera, per cui il suo intervento non può essere limitato ai 20 giorni di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del TUEL. In questa circostanza, la contestualità della consegna degli atti da parte dell’Esecutivo al Revisore (decaduto), e la formulazione della relativa certificazione , costituiscono una illegittimità amministrativa e rendono l’operato del Revisore nullo, per cui non si può procedere all’esame degli atti proposti al Consiglio”.