Il TAR prima, ed il Consiglio di Stato dopo, accogliendo le tesi difensive dell’avvocatura municipale, hanno respinto il ricorso opposto dalla Società Costruzioni Ingegneri Chiappetta – Vulnera s.r.l., avverso il provvedimento che aveva escluso la società stessa da una gara per la compravendita di un terreno edificabile di proprietà comunale. In entrambi i gradi di giudizio è stato confermato il principio secondo il quale “tutti i soggetti aventi la rappresentanza delle società che intendono contrarre con la Pubblica Amministrazione, devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti di moralità previsti dalle legge”. Il Comune di Cosenza è stato rappresentato in giudizio dagli avvocati Ugo Dattis ed Agostino Rosselli dell’avvocatura comunale.
Sentenza Tar: impossibile contrarre con la Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti morali
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