Farmacie: il ruolo sociale e sanitario nelle sentenze della Corte costituzionale

Calabria Salute

“L’attività di dispensazione al pubblico dei medicinali assicurata dalle farmacie è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).” Ad affermarlo non è Federfarma bensì la Corte costituzionale che ha più volte affermato che il servizio offerto dalle farmacie è finalizzato ad “assicurare una adeguata distribuzione dei farmaci, costituendo parte della più vasta organizzazione predisposta a tutela della salute”. E' quanto scrive per Federfarma Catanzaro, Alessandra Cardamone.

"E’ per questo - continua la nota - che l’attività delle farmacie non può essere considerata una comune attività commerciale. Per lo stesso motivo la normativa sul servizio farmaceutico presenta caratteristiche peculiari, che sono state riconosciute, negli ultimi anni, sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che da quella amministrativa in alcune sentenze assai importanti. Da queste sentenze emerge un quadro molto preciso, nel quale la farmacia viene individuata come strumento imprescindibile per il soddisfacimento del fondamentale diritto alla salute, garantito dall’articolo 32 della Costituzione.

Altrettanto importanti sono state alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, nell’arco di oltre un decennio, ha respinto una serie di richieste di liberalizzazione dell’attività delle farmacie, avanzate da alcuni gruppi economici, nel tentativo di mettere in discussione le fondamenta del regime applicato nella maggioranza dei Paesi europei.

Da un decennio di giurisprudenza europea emerge un quadro giuridico consolidato, caratterizzato dai seguenti elementi:

1) anche la Corte di giustizia, come la Corte costituzionale italiana, riconosce che la tutela della salute è un valore primario dell’ordinamento comunitario e che l’attività della farmacia, assicurando la corretta dispensazione del farmaco, ha un ruolo essenziale nel garantire elevati standard di tutela della salute all’interno dell’Unione;

2) il farmaco e l’attività della farmacia non sono assimilabili rispettivamente alle altre merci ed altre attività economiche, ma presentano delle specificità di cui è necessario tenere conto;

3) nel settore farmaceutico, l’Unione Europea riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità particolarmente ampio. Spetta agli Stati definire organizzazione e regime giuridico dell’attività della farmacia, per garantire alti livelli di tutela della salute;

4) chiamata a definire il punto di equilibrio fra corretta e regolata dispensazione del farmaco (tutela della salute) e libertà dell’attività imprenditoriale (tutela della libera prestazione dei servizi), la Corte di giustizia ha sistematicamente affermato la prevalenza della tutela della salute rispetto alle istanze di liberalizzazione e deregolamentazione del mercato".