Tar Calabria: per bocciare alunno devono essere presenti tutti i docenti nel consiglio
Al fine di dare informativa fra i docenti che scrutinano gli alunni per l’ammissione alla classe successiva, il sindacato SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, porta a conoscenza che il TAR Calabria, sez. di Catanzaro, con sentenza del 9/10/2015, ha confermato che, per bocciare un alunno, il consiglio di classe deve essere organo collegiale perfetto con la presenza di tutti i suoi componenti.
“Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 193 del D. L.vo n. 297/94 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) e, per giurisprudenza consolidata, - rende noto Francesco Sola - il Consiglio di Classe riunito per la valutazione finale, alla presenza dei soli docenti, deve risultare organo collegiale perfetto con la conseguenza che è illegittimo lo scrutinio finale adottato con l’assenza anche di un solo docente, non sostituito.
Nel merito, un alunno di una scuola cosentina, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari, impugnava la mancata ammissione alla classe successiva lamentando che, nell’ultimo verbale del consiglio di classe, per la valutazione finale, era assente una docente non sostituita, anche se, dopo, la docente assente andava a firmare la tabella dello scrutinio.
Il TAR – prosegue -ritiene che la sottoscrizione della tabella di scrutinio da parte della docente assente - documento distinto dal verbale del consiglio di classe- non vale a superare la prova piena che, fino al vittorioso espletamento di un’eventuale querela di falso, è fornita dal detto verbale in ordine ai docenti presenti alla riunione dell’organo collegiale.
Ritenuto che – conclude Sola - spetti all’amministrazione resistente il compito, riunito nuovamente e regolarmente il consiglio di classe, per valutare il profitto scolastico dell’alunno e per accertare se egli debba conseguire l’ammissione alla classe successiva, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla le determinazioni assunte dal predetto consiglio, limitatamente alla non ammissione dell’alunno ricorrente.“