Elezioni, no propaganda per sorvegliati speciali
La Prefettura di Reggio Calabria ha richiamato l'attenzione delle Amministrazioni comunali della provincia sulla recente entrata in vigore della legge 13 ottobre 2010, n. 175, recante "Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione", che ha introdotto una nuova figura di reato nell'ambito dei divieti posti a carico di queste ultime. In particolare, - spiega una nota - ai sensi dell'articolo 2 della cennata legge, è fatto divieto alle persone sottoposte, in via definitiva, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da uno a cinque anni. La relativa condanna, anche se conseguente - si legge - al patteggiamento (art. 444 c.p.p.), comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva, a cui consegue altresi' l'ineleggibilita' del condannato per un periodo di uguale durata.