Sant’Ilario allo Ionio. Brizzi rimane il sindaco nonostante l’incandidabilità
"A Sant’Ilario dello Ionio dopo lo scioglimento del consiglio comunale del 2012, Brizzi rimane in carica di sindaco alla guida del comune".
È quanto afferma una nota dell’ufficio stampa comunale che spiega – “nei casi di scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 143 del Tuel, che dispone per gli amministratori in carica al momento dello scioglimento, e per cui il ministero degli interni ha sollevato la causa di incandidabilità secondo la quale ‘non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso’."
“Pasquale Brizzi, - come si evince dalla nota - nel febbraio 2012, quando il comune venne sciolto, e attuale primo cittadino, eletto nel maggio 2014 (prima tornata elettorale dopo lo scioglimento), aveva presentato ricorso in merito al provvedimento di incandidabilità sulla sua persona, tra l’altro giunto a elezioni ormai avvenute e quindi con tempistiche anomale. Esperiti i vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione, con sentenza del 27 luglio 2017, ha rigettato il ricorso di Brizzi confermando, con sentenza definitiva, l'incandidabilità in relazione a tutte le elezioni (regione, provincia, comune, circoscrizioni) indette per la prima tornata successiva allo scioglimento”.
“Le tempistiche però - rammenta la nota - hanno prodotto l’anomalia per cui Brizzi, in piena legittimità (non essendogli giunto alcun provvedimento contrario), si è ricandidato subito dopo lo scioglimento, appena indette nuove elezioni, alla guida del proprio comune ed è tuttora in carica, essendo stato rieletto”.
“La sentenza perciò, – in conclusione - non fa decadere Brizzi dalla carica di primo cittadino, che rimane alla guida dell’amministrazione comunale fino al 2019 (scadenza naturale del mandato), ma posticipa la sanzione per cui l’incandidabilità agirà dalla prossima tornata elettorale, solo e limitatamente alla prossima tornata comunale o regionale, mentre è possibile per lui essere candidato al parlamento italiano e al parlamento europeo, come previsto dalla legge”.