Buona Scuola. Docente costretta al precariato: importante sentenza del giudice del lavoro

Catanzaro Cronaca

Importante sentenza del giudice del lavoro sul piano di assunzioni straordinario previsto dalla “Buona scuola”, dopo le proteste in tutta Italia montate negli ultimi anni sull’impossibilità di partecipare per i docenti inseriti nelle GAE in forza di provvedimenti giurisdizionali.

Il Tribunale di Monza (con la sentenza n. 329/2017 pubblicata il 12 settembre) ha infatti accertato e dichiarato la validità ed efficacia della domanda della ricorrente di partecipazione alla fase C del piano straordinario di immissione in ruolo (prevista dalla Legge 107/2015) e il diritto alla convocazione per l’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2015/2016.

È stato accertato inoltre il diritto dell’insegnante ad essere utilmente collocata in graduatoria per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016, nell’ambito della fase C, del piano varato con la legge 107, con decorrenza dall’1 settembre 2015, presso le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata.

A presentare il ricorso, patrocinato dall'avvocato del Foro di Lamezia Terme Rosario Piccioni, una docente che aveva già ottenuto il diritto ad essere inserita nelle GAE, alla quale, tuttavia, era stato impedito di presentare domanda di partecipazione, attraverso il sistema telematico Polis-Istanze on line.

La docente, dunque, è rimasta per oltre due anni in una situazione di precariato ed è stata costretta a lavorare con contratti a chiamata per brevi periodi: con la prospettiva pertanto di rimanere definitivamente nel limbo del precariato e di essere superata da numerose docenti assunte nel frattempo.

Il Giudice ha invece accertato che “la ricorrente avrebbe avuto diritto a partecipare al piano di assunzione straordinario previsto dalla Legge 107/15”.

È stato inoltre evidenziato che l’insegnante "è utilmente collocata in graduatoria per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nell’ambito della fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dall’1.9.2015, in via principale nell'ambito della provincia di Milano o in subordine di Bergamo o in ulteriore subordine di Brescia o in ulteriore subordine presso le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata”.

Per l’effetto “il Miur va condannato a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente a essere individuata quale destinataria di proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso Scuola Primaria, in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dall’1.9.2015”.

Infine il Tribunale ha perentoriamente affermato che "La rimproverata condotta amministrativa concreta la violazione dei principi di imparzialità e buona andamento della P.A. (art.97 Cost.), nonché, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell’art.28, comma 1, DPR n.487/1994, in quanto la mancata partecipazione alle operazioni da parte della ricorrente ha favorito altri concorrenti aventi punteggio inferiore ad essa”.