Sentenza Tar: impossibile contrarre con la Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti morali
Il TAR prima, ed il Consiglio di Stato dopo, accogliendo le tesi difensive dell’avvocatura municipale, hanno respinto il ricorso opposto dalla Società Costruzioni Ingegneri Chiappetta – Vulnera s.r.l., avverso il provvedimento che aveva escluso la società stessa da una gara per la compravendita di un terreno edificabile di proprietà comunale. In entrambi i gradi di giudizio è stato confermato il principio secondo il quale “tutti i soggetti aventi la rappresentanza delle società che intendono contrarre con la Pubblica Amministrazione, devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti di moralità previsti dalle legge”. Il Comune di Cosenza è stato rappresentato in giudizio dagli avvocati Ugo Dattis ed Agostino Rosselli dell’avvocatura comunale.