Elezioni Cropani, Tar respinge richiesta di Le Pera. Mercurio è stato eletto legittimamente
Per il Tar della Calabria l’elezione del sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio, è avvenuta in modo legittimo. Stessa sorte per il consiglio comunale.
Il Tribunale amministrativo ha infatti respinto il ricorso presentato da Luigi Le Pera, candidato a sindaco della lista Cropani bene Comune. Le Pera era difeso da Francesco Pullano, il Comune da Giuseppe Pitaro e Mercurio da Gaetano Liperoti.
Così, per meglio spiegare l’accaduto, il primo cittadino di Cropani, Mercurio, ha deciso di organizzare una conferenza stampa che si terrà mercoledì 15 luglio alle 19 in piazza Casolini ed a cui parteciperanno anche gli avvocati Pitaro e Liperoti.
Le Pera aveva presentato il ricorso con il quale chiedeva l’annullamento del verbale dei presidenti delle sezioni nell’elezione del sindaco e del Consiglio Comunale, i verbali delle operazioni elettorali, l’annullamento del risultato delle urne con conseguenziale rinnovo delle operazioni elettorali, limitatamente alle sezioni per le quali il risultato sarebbe stato illegittimo con conseguente modifica del risultato delle elezioni, previo accertamento della validità di alcuni dei voti annullati alla lista 2 e l’accertamento dell’illegittimità di alcuni voti assegnati alla lista 1.
Dopo lo scrutinio, Mercurio è risultato vincitore della tornata e quindi proclamato sindaco con appena uno scarto di 6 preferenze alla cui lista “NuovaMente Cropani Rinasce” sono stati attribuiti 1462 voti contro i 1456 della lista “Cropani bene Comune” di Luigi Le Pera.
I giudici amministrativi, dopo aver esaminato le carte e avendo riscontrato “la presenza di tre sole schede contenenti le caratteristiche di cui si duole parte ricorrente”, non hanno trovato elementi che potessero comprovare “vizi di legittimità idonei a determinare la riedizione totale o parziale del procedimento elettorale ovvero una modifica dell’esito e conseguente proclamazione del deducente alla carica di sindaco, e ciò in considerazione dei 6 voti di differenza tra i due candidati a Sindaco, che non consentono il superamento della prova di resistenza vigente in materia di contenzioso elettorale”.