Polizia Municipale. Ordinanza in merito alla partita Cosenza - Nocerina
Premesso che giorno 13 marzo p.v., presso lo stadio S. Vito si terrà la partita di calcio Cosenza – Nocerina valida per il campionato di calcio 2010-2011 Lega Pro 1^ Divisione girone B;
Preso atto degli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 09.03.2011 presso la locale Questura;
Vista la successiva richiesta Cat. E/2011- Gab. Del 10 c.m.;
Ritenuto dovere assumere i provvedimenti conseguenti;
Visti gli artt. 7 e 159 del Codice della Strada
ORDINA
Viene istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 08:00 del 13 marzo p.v. e fino al termine della manifestazione su viale Magna Grecia carreggiata est nel tratto compreso tra la rotatoria ed il rifornimento di carburante ivi esistente (ambo i lati);
Viene istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 08:00 del 13 marzo p.v. e fino al termine della manifestazione su viale Magna Grecia carreggiata sud nel tratto compreso tra le cupole geodetiche e la rotatoria (ambo i lati);
L’apposizione della segnaletica stradale è affidata all’ufficio Segnaletica Stradale del Comune;
I trasgressori della presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della strada ed in particolare dall’ art. 7 e 159 del Regolamento di Esecuzione;
Ulteriori provvedimenti potranno essere adottati dal responsabile del servizio di concerto con il funzionario della Questura, per la sicurezza della circolazione o per motivi di ordine pubblico;
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Capo dello Stato;
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni, chi abbia interesse può presentare ricorso, in considerazione della natura del segnale apposto, al Ministro dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del regolamento del C.d.S. D.P.R. 495/1992.
La presente viene inviata per l’attuazione di competenza al Dirigente Ufficio Trasporti, Segnaletica Stradale.