Sant’Anna, Tar “boccia” provvedimenti Asp e la condanna a rifondere spese
Bocciatura per gli atti dell’Asp di Catanzaro con cui era stata sospesa l’erogazione delle prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale della clinica Villa Sant’Anna di Catanzaro.
Il Tribunale amministrativo della Calabria ha infatti accolto il ricorso presentato dai legali della struttura e ha annullato di fatto le “comunicazioni-provvedimento” attraverso cui l’Azienda sanitaria catanzarese aveva disposto il divieto di erogare prestazioni con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.
Il giudice amministrativo ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della Regione e del commissario alla sanità e ha accolto la parte in cui la clinica chiedeva l’annullamento degli atti impugnati. L’Asp è stata dunque condannata a “rifondere la parte ricorrente delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo”.
Il ricorso della clinica parte della clinica parte dalla decisione dell’Asp di sospendere l’erogazione delle prestazioni di Villa Sant’Anna in regime di Ssn, motivando la decisione con la mancanza di accreditamento che si riteneva “scaduto nell’anno 2017”.
Il legale della clinica, Alfredo Gualtieri, ha impugnato l’atto e presentato ricorso per “violazione ed errata applicazione della legge regionale 24/2018” oltre che per “eccesso di potere e contraddittorietà” ritenendo che le note dell’Azienda potessero essere paragonate a una “revoca dell’accreditamento sanitario”. Attività, quella della revoca dell’accreditamento, per cui l’Asp non sarebbe competente.
Il legale ha poi contestato all’Asp una “assoluta carenza di istruttoria” e “difetto di motivazione, errata interpretazione delle normative di settore e dei presupposti per ritenere l’accreditamento della struttura”.
Per il giudice del Tar gli atti dell’Azienda sanitaria sarebbero “pregiudizievoli” ma non equiparabili a vere e proprie revoche. Da qui la decisione di rigettare il ricorso nella parte in cui, secondo la clinica, i provvedimenti dell’Asp sarebbero equiparati a “revoche” dell’accreditamento, atti che per competenza spetterebbero alla Regione. Per il Tar dunque la situazione contestata dalla clinica Sant’Anna “presupporrebbe un accreditamento efficace, mentre nel caso di specie viene assunto, a monte, che l’accreditamento fosse scaduto”.
Per il Tar la “seconda doglianza con la quale si contesta l’erroneità della comunicazione effettuata dall’Asp circa l’insussistenza dell’accreditamento in capo a Villa S. Anna” risulta invece “fondata”.
La mancanza di accreditamento, come si legge del dispositivo non può essere dunque attribuito a responsabilità della struttura: “Consta agli atti di causa che la struttura, definitivamente accreditata con d.p.g.r. n. 21 del 20 febbraio 2014, ha presentato alla Regione Calabria formale istanza di rinnovo, protocollata in data 8 gennaio 2015, dunque nel rispetto del termine dei sei mesi antecedenti alla scadenza dell’accreditamento originario. All’istanza ha fatto seguito un lungo iter procedimentale, frastagliato da molteplici incombenti istruttori, che si è dilungato sino all’anno corrente con l’adozione, da parte del Commissario ad acta, del D.C.A. n. 43 dell’11 marzo 2021. Come osservato da questo Tribunale all’esito del giudizio promosso da Villa S. Anna avverso il diniego di contrattualizzazione per l’anno 2020, quest’ultimo decreto non costituisce l’attribuzione ex novo dell’accreditamento sanitario, bensì il rinnovo dell’accreditamento del 2014”.
Ecco che “nelle more del procedimento, tempestivamente attivato dalla struttura sanitaria, cui neppure può essere addebitato il suo prolungamento oltre la scadenza dell’accreditamento originario, la decisione dell’Asp di considerare la ricorrente priva di legittimazione a operare per il servizio sanitario, assunta tra l’altro in difetto di un’istruttoria adeguata rispetto all’incidenza della determinazione, si rivela erronea".