Risarcimento con oltre 13.000 euro a ex bidella precaria del Sab

Cosenza Attualità

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 151/2011, accoglie il ricorso di una collaboratrice scolastica precaria T.G., iscritta SAB, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Paolo Accoti di Trebisacce e, per gli effetti, riconosce il diritto al risarcimento del danno pari a 13.029,26 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di approvazione delle graduatorie provinciali e d’istituto per l’anno 2001 sino al soddisfo più le spese di lite liquidate in 1.500,00 euro oltre IVA e CAP come per legge. T.G. presentava domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di 2^ fascia del personale ATA come collaboratrice scolastica (ex bidella) per la provincia di Cosenza ai sensi del D.M. n. 75/2001 chiedendo di usufruire della precedenza prevista dall’'art. 4.2 riconosciuta a chi aveva prestato almeno 30 gg. di servizio nell’a.s. 2000/01, abbondantemente posseduto da T.G. che poteva far valere dopo, nel conferimento delle supplenze brevi di competenza dei dirigenti scolastici, la prevista precedenza. L’ATP (ex Provveditorato Studi) di Cosenza, che ha valutato la domanda, non riconosceva la precedenza richiesta per cui T.G. veniva scavalcata nelle supplenze conferite dai capi d’istituto. Contro tale modo di operare interveniva il sindacato SAB che, con il segretario generale prof. Francesco Sola ha cercato di far comprendere all’ex dirigente responsabile dell’'ATP di Cosenza il macroscopico errore compiuto da alcuni suoi dipendenti, per fortuna ora rimossi da tale servizio e che il perseverare in tale determinazione avrebbe visto soccombere l’'ATP nei giudizi di merito presentati presso i vari Tribunali. Ad oggi, per i ricorsi accolti sul mancato riconoscimento della precedenza ex art. 4.2 del D.M. n. 75/01, l’'Amministrazione ha dovuto rimborsare i ricorrenti con oltre 100.000,00 euro e altre sentenze nel merito sono attese; tanto è sempre il contribuente che paga.

In fase di svolgimento del processo, l’ATP costituito, eccepiva il difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito, subito respinte in applicazione del D. L.vo 165/01 che disciplina il rapporto lavorativo alle dipendenze della P.A., in quanto restano nel dominio del diritto pubblico i provvedimenti e gli atti generali attinenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, la individuazione degli uffici di maggiore rilevanza, il conferimento della titolarità degli stessi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive, ecc...

In materia di graduatorie permanenti del personale scolastico e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione, atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato e, nella fattispecie in esame, la sede dell’attività lavorativa della ricorrente, per i periodi in cui la stessa è stata svolta, radica la competenza del giudice adito.

In merito alla cosiddetta “perdita di chance” così come rappresentata dalla ricorrente che non ha potuto sottoscrivere contratti successivi per il mancato riconoscimento della predetta precedenza, crea un’ipotesi di danno, di costituzione dottrinaria e giurisprudenziale, concepita, in materia di lavoro, per il caso d’illegittima esclusione di un soggetto dalla partecipazione a un concorso e rappresenta non una mera aspettativa di fatto bensì un’entità patrimoniale suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica, sicché la perdita della stessa dà luogo ad una lesione attuale all’integrità del patrimonio risarcibile come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o dell’atto illecito del danneggiante e, nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato che, proprio a causa del mancato riconoscimento della precedenza di cui all'’art. 4, ha perso la possibilità di instaurare rapporti di lavoro.

Pare equo, quindi, riconoscere a titolo risarcitorio la somma corrispondente a 13.029,26 euro in considerazione degli anni interessati e della retribuzione annuale spettante in base al profilo professionale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 2001/02 e sino al soddisfo più 1.500,00 euro di spese di lite oltre IVA e CAP.