Fusione Pugliese-Ciaccio Mater Domini, Avvocatura dello Stato si costituisce davanti al Tar
L’Avvocatura dello Stato di Catanzaro si è costituita - nell’interesse del Commissario ad acta alla Sanità della Calabria, dell’Università Magna Grӕcia di Catanzaro e delle altre Amministrazioni statali resistenti - nei due giudizi instaurati davanti al Tar regionale, dalla Cisl Federazione Medici Calabria e dalla Federazione territoriale Medici di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, oltre che da alcuni medici ospedalieri dipendenti dell’ex Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio.
I promotori chiedono in particolare l’annullamento del D.C.A. del 15 marzo scorso, il n. 83, che ha approvato il Protocollo tra la Regione Calabria e l’Università degli Studi di Catanzaro e rende efficace la fusione tra le due Aziende Pugliese-Ciaccio e Mater Domini.
La tessa Avvocatura fa presente che, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Ciso, per un “evidente conflitto con gli interessi di una parte della categoria rappresentata per statuto”, ossia con i medici ospedalieri dipendenti dalla ex Mater Domini, in quanto il sindacato sostiene l’inesistenza di questa Azienda per il mancato riconoscimento statale.
“Infatti, ove la tesi dell’inesistenza sostenuta dalla Cisl venisse accolta dal Tribunale amministrativo, ne conseguirebbe la nullità dei contratti di lavoro stipulati dai medici dipendenti dell’ex A.O.U. Mater Domini, in quanto intercorsi con Ente inesistente, con conseguente obbligo per la Pubblica Amministrazione di dichiararne cessata l‘efficacia”, viene sostenuto dall’Avvocatura dello Stato.
Questo esito, che si ritiene sarebbe inevitabile qualora si seguisse la tesi del sindacato ricorrente, confliggerebbe con gli interessi dei medici dipendenti del Mater Domini - anch’essi iscritti e comunque statutariamente rappresentati dallo stesso sindacato - che finirebbero per perdere la posizione lavorativa.
L’Avvocatura dello Stato ha poi eccepito dinanzi al Tar la carenza di legittimazione del sindacato, “spettando tale legittimazione solo alla Confederazione di appartenenza, organo alla quale compete statutariamente la rappresentanza in materia di politica regionale, anche al fine di evitare contrasti con gli interessi di altre Federazioni aderenti, ossia, nel caso di specie, la Federazione Università della medesima C.I.S.L.”.
“La violazione da parte del sindacato ricorrente dello statuto fondativo della stessa C.I.S.L. – sempre secondo l’avvocatura - determina, secondo la difesa erariale, l’inammissibilità del ricorso”.
È stato inoltre evidenziato al Tribunale amministrativo un altro profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto la sigla ricorrente non avrebbe indicato nessuna disposizione del Protocollo d’intesa che possa concretamente ed effettivamente “penalizzare” i medici ospedalieri dipendenti dell’ex Azienda Pugliese-Ciaccio.
“La mancanza di qualsiasi pregiudizio per i medici ospedalieri – viene sostenuto - è confermata dall’adozione da parte del Commissario ad acta, proprio a seguito della stipula del Protocollo d’intesa, delle nuove linee guida sull’atto aziendale di cui al D.C.A. n. 161 del 14 giugno 2023, che hanno notevolmente ampliato il numero delle strutture dell’A.O.U. Dulbecco, passando, quelle complesse, da 72 a 102 e, quelle semplici, da 95 a 124”.
L’Avvocatura, ancora, ha evidenziato al Tribunale amministrativo come il sindacato non abbia impugnato le precedenti linee guida approvate col D.C.A. 54 del 16 febbraio, anteriori al Protocollo d’intesa, che avevano invece ridotto considerevolmente le unità operative complesse e semplici assegnate all’A.O.U. rispetto a quelle esistenti prima della fusione.
Secondo l’Avvocatura il ricorso proposto dai singoli medici ospedalieri risulta, invece, irricevibile per tardività, essendo stato proposto quando il termine di impugnazione previsto dalla legge (ovvero di sessanta giorni) sarebbe stato ampiamente scaduto, dato che il Protocollo impugnato sarebbe stato pubblicato sul sito web dell’Amministrazione il 15 marzo scorso.
In ogni caso, nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che la tesi della inesistenza dell’ex Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini sia priva di qualsiasi fondamento giuridico, risultando la stessa a suo tempo costituita validamente, in quanto la disciplina normativa dell’epoca (era il 1994) attribuiva alle regioni e non allo Stato il potere di costituzione delle Aziende e prevedeva che le regioni potessero costituire in Azienda i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia, proprio come accaduto per l’ex A.O.U. Mater Domini.
Di conseguenza, l’art. 8 del d.lgs. 517/1999 richiamato dal sindacato ricorrente, che disciplina il caso, del tutto diverso, della costituzione ex novo di una A.O.U., non potrebbe applicarsi ad una Azienda (la ex Mater Domini) costituita nel 1994 mediante la trasformazione di un presidio ospedaliero in cui si svolgeva il percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia.
Infine, secondo l’Avvocatura dello Stato, l’istanza di sospensione dell’efficacia del Protocollo avanzata dal sindacato e dai medici ospedalieri contrasterebbe “chiaramente” con il preminente interesse generale alla continuità nell’erogazione dell’assistenza sanitaria, in quanto la fusione tra le Aziende è stata resa operativa già da alcuni mesi.
“La sospensione degli atti impugnati dalle associazioni sindacali - ha evidenziato l’Avvocatura di Stato - comporterebbe la retrocessione di tutta l’attività amministrativa finora svolta dall’A.O.U. “Dulbecco”, gettando nel caos le attività assistenziali e pregiudicando in maniera insostenibile la collettività tutta”.
La camera di consiglio per la decisione sull’istanza di sospensione dell’esecuzione del Protocollo d’intesa impugnato si terrà domani, mercoledì 12 luglio.