La Riforma Cartabia e l’interesse del minore: convegno dell’Ami Catanzaro-Cosenza

Catanzaro Attualità
Massimo Miccichè

Si terrà presso il Tribunale di Cosenza, nella sala della Biblioteca Arnone dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, l’evento formativo sull’interesse superiore del minore alla luce della Riforma Cartabia, promosso dall’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, Sezione Distrettuale di Catanzaro-Cosenza.

L’evento, che gode del patrocinio del COA di Cosenza, avrà inizio alle ore 15.30 del prossimo 16 ottobre e si aprirà con i saluti istituzionali della Presidente del COA di Cosenza, Ornella Nucci, e del Segretario Nazionale dell’AMI, Massimo Miccichè.

Introdurrà e modererà i lavori Margherita Corriere, Presidente della Sezione Distrettuale AMI Catanzaro-Cosenza, che specificherà le novità introdotte in tema di ascolto da parte della Riforma.

Relazioneranno: Carlo Talarico, Consigliere Onorario Minorile presso la Corte di Appello di Catanzaro, che affronterà il tema del ruolo dei Giudici Onorari Minorili dopo la riforma Cartabia; Marco Pingitore, psicologo e psicoterapeuta, Dirigente psicologo del CSM di Mesoraca, che parlerà in particolare della consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti di famiglia; Luigia Barone, avvocato e legale dell’associazione Co.Me.Te., che tratterà la tematica dei figli minorenni che si trovano, loro malgrado, coinvolti nel conflitto dei loro genitori; Marilina Intrieri, Presidente dell’associazione Child’s Friends, già Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, che argomenterà sul rifiuto dei figli di vedere uno dei due genitori e dei rimedi previsti dalla Riforma.

La partecipazione è gratuita e dà diritto a 3 crediti formativi per gli avvocati.

L’evento - dichiara l’avvocato Corriere nel presentare l’appuntamento - tratterà della tutela dell’interesse del minore, che da oggetto di tutela deve sempre più essere considerato come soggetto di diritti. A tal proposito, la Riforma Cartabia regola l’ascolto del Minore agli articoli 473bis comma 4 e 473bis comma 5 del Codice di procedura civile. In particolare, l’articolo 473bis comma 4 del Codice di procedura civile, specifica i casi dell’ascolto della persona minorenne, mentre l’articolo 473bis comma 5 del Codice di procedura civile indica le modalità dell’ascolto”.

Ed infatti, l’articolo 473bis 4 comma 1 del Codice di procedura civile stabilisce che il minorenne, che ha compiuto dodici anni e anche di età inferiore che sia capace di discernimento, viene ascoltato direttamente dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti a lui relativi.

Inoltre, se dovesse essere necessario, il magistrato può essere assistito da un esperto o di un altro ausiliario. La delega all’ascolto pertanto è totalmente esclusa.

La Riforma ha voluto salvaguardare l’autodeterminazione e la personalità del minorenne e prevede che l’ascolto verrà escluso esclusivamente quando si pone in contrasto l’interesse del minore, oppure risulti essere in modo evidente superfluo, ovvero esista un’ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minorenne o lo stesso manifesti la volontà di non essere ascoltato.

Il fine della Riforma è quello di porre al centro la tutela degli interessi primari della prole. Ma nell’applicazione pratica della normativa è così? Si iniziano a riscontrare delle criticità? Con questo evento formativo si vorranno esaminare nel dettaglio queste e altre norme della Riforma Cartabia in tema di processo di famiglia e porre l’attenzione non solo sui loro aspetti positivi, ma anche sulle loro criticità.