Vertenze, dopo otto anni e sette giudici lavoratore vince in Cassazione contro la Sea Work Service
Ben otto anni fa, nel 2016, la Filt Cgil della Piana di Gioia Tauro aveva raccontato la storia di un proprio iscritto, un Rsa, ma prima ancora di un lavoratore dipendente della Sea Work Service, che dopo essere stato licenziato era stato reintegrato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi che, addirittura, aveva accertato, in tre fasi di giudizio in primo ed in secondo grado, l’insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento disciplinare.
Effettuata la rituale offerta della prestazione lavorativa, la datrice di lavoro Sea Work Service, anziché procedere al ripristino della situazione lavorativa precedente, avrebbe preteso, come condizione per la reintegrazione, che il dipendente sottoscrivesse ed accettasse delle modificazioni contrattuali ritenute dallo stesso peggiorative, ed inoltre, che acconsentisse ad una corposa decurtazione di quanto spettante come risarcimento dei danni, oltre la metà, e per di più che questo importo gli fosse corrisposto con una lunghissima dilazione.
Alle richieste del lavoratore, che faceva presente anche per il tramite del suo legale di fiducia, Sabina Pizzuto, che aveva patrocinato il giudizio innanzi al Tribunale, che le modifiche contrattuali, per ovvie ragioni, potevano intervenire solo dopo la ricostituzione del rapporto di lavoro e non prima, e che chiedeva di conoscere i criteri di calcolo, per verificare l’esattezza di quanto dovuto a titolo di risarcimento, il datore di lavoro avrebbe interpretato la richiesta del lavoratore come un rifiuto facendogli recapitare una lettera con la quale gli comunicava la risoluzione del rapporto proprio per suo rifiuto, licenziandolo prima ancora di assumerlo.
In quell’occasione la Filt Cgil aveva stigmatizzato l’episodio che per il segretario generale della Sigla, Domenico Laganà, sarebbe stato adottato “per pura ripicca e in dispregio delle norme contrattuali e di legge assicurando il pieno sostegno al lavoratore protagonista di questa singolare vicenda” afferma il
Anche questa volta è stato necessario adire l’Autorità Giudiziaria con un ricorso predisposto di nuovo dall’avvocato Sabina Pizzuto. Così, con ordinanza prima, e con sentenza, resa all’esito del giudizio di opposizione, il Tribunale di Palmi, ha dichiarato la nullità dell’atto di recesso per violazione di norme imperative disponendo una nuova reintegrazione nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno.
Avverso questa la società ha però proposto reclamo in Appello, a Reggio Calabria che, all’ esito del giudizio, ha confermato la sentenza di primo grado.
La Sea Work Service, sebbene soccombente in tre fasi processuali, ha proposto poi ricorso in Cassazione che oggi ha scritto la parola “fine” a questa triste vicenda, rigettando l’istanza della società e consentendo così al lavoratore di mantenere il posto di lavoro, essendo stato vittorioso in ben sette fasi di giudizio, tre per il primo licenziamento e quattro per il secondo.
“Per il lavoratore, dopo la decisione della Corte Suprema di Cassazione, si apre una nuova prospettiva e, cioè, quella di poter mantenere il posto di lavoro che dovrebbe essere un diritto di tutti, ma che oggi, più che un diritto, è considerato una speranza” commenta infine Laganà.