Bando Sacal Gh per stagionali: presunte clausole discriminatorie, Tar lo sospende
Presunte clausole discriminatorie, estremamente specifiche nei dettagli e nell’impostazione, e “probabilmente mirate ad alcuni dipendenti in particolare”, sono solo alcuni dei motivi che hanno portato ad un formale ricorso al Tar - subito accolto dallo stesso tribunale, che ha immediatamente sospeso il bando - nei confronti di Sacal Ground Handling, la società controllata al 100% da Sacal e curatrice dei servizi di handling presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme.
In particolare, oggetto del ricorso è il bando per chiamate stagionali pubblicato il 20 marzo scorso e con scadenza il 4 aprile, per l’assunzione a tempo determinato di personale destinato a integrare l’organico aziendale in vista della stagione estiva, periodo di picco ben noto per il traffico dello scalo lametino.
Un gruppo di stagionali Sacal Ground Handling, assistito dagli avvocati Pietro Corapi e Danilo De Fazio, del Foro di Lamezia, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale Amministrativo l’annullamento del bando.
Nel ricorso presentato vengono prese in esame le numerose clausole che, in alcuni casi, secondo i legali, impedirebbero in toto la partecipazione al bando, mentre in altri si vedrebbero ridimensionati in modo drastico anni di anzianità di servizio, qualifiche e titoli.
“Clausole e disposizioni - sostengono Corapi e De Fazio - che delineano una posizione netta dell’azienda contro alcuni lavoratori, percepite come discriminatorie dai lavoratori stessi che ora si ritrovano totalmente esclusi dal bando dopo anni di lavoro, o che vanno incontro alla prospettiva di inclusione nella nuova graduatoria con punteggi decisamente non adeguati”.
Nella fattispecie, tra le altre cose il bando 2024 prevede che a poter partecipare sono i lavoratori che nel 2023 non hanno rifiutato una delle due chiamate (estiva o invernale, quest’ultima di appena un mese), cosa mai accaduta prima dato che nessun bando ha mai fatto riferimenti in tal senso ai periodi coperti da bandi precedenti, anzi più volte i rifiuti alle chiamate sono stati “sdoganati” da appositi accordi tra azienda e sindacati ampiamente documentati nel ricorso.
Inoltre, assegna punti per l’anzianità di servizio maturata solo a partire dal 2019, “annichilendo l’anzianità pregressa che in molti casi è di circa un decennio superiore al periodo contemplato dal bando; vede annullare il bonus in graduatoria ai dipendenti capaci di espletare più mansioni, con relative qualifiche”.
Criteri molto specifici, che secondo gli avvocati Corapi e De Fazio costituirebbero delle “clausole di certo immediatamente escludenti riguardando i requisiti di partecipazione ed impedendo in radice la partecipazione dei nostri patrocinati i quali ne sono privi. Il Tar, condividendo le ragioni di estrema gravità e urgenza dell’odierna situazione, con decreto presidenziale ha statuito che ‘la misura che appare più idonea a tutelare le posizioni di entrambe le parti appare quella di consentire interinalmente la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura da parte dei due ricorrenti e la loro valutazione, con sospensione nei loro confronti dell’efficacia della clausola di cui all’art. 2, lett. i), del bando, vista la scadenza del termine per presentare le domande del 4 aprile 2024 che consolida le ragioni di estrema gravità e urgenza tali da non consentire neanche l’attesa della delibazione collegiale, dettate dalla norma suddetta”.
I legali aggiungono poi che sul sito della Sacal GH le F.A.Q. inserite, “anziché rispondere a dubbi generici e frequenti degli utenti, assumono un’illegittima portata integrativa (postuma) sia del BANDO 2023 – che nulla stabiliva in merito ad eventuali rinunce da formalizzarsi per iscritto e per validi motivi di salute – e sia del BANDO 2024 che all’art. 2 lettera i) stabilisce testualmente che l’aspirante candidato non deve “aver rifiutato nel corso del 2023 una proposta di contratto stagionale da SGH dopo essersi candidati e posizionati utilmente”. Peraltro anche nel bando 2024 ivi gravato la SACAL continua a non indicare che l’eventuale rinuncia alla chiamata deve avvenire per iscritto pena l’impossibilità a partecipare a futuri bandi”.
“Il tutto – proseguono i due legali - si inserisce in un quadro di politiche aziendali altalenante e contraddittorio, dato che – come già specificato -bandi precedenti e accordi sindacati-azienda hanno applicato direttive diverse: perché, per esempio, rendere un singolo rifiuto nel 2023 causa sufficiente per tagliare fuori completamente un lavoratore A che ha sempre accettato le convocazioni, mentre un lavoratore B che ha rifiutato una chiamata precedente ma non quella specificata dal bando può continuare il suo percorso in azienda?”
“Le FAQ pubblicate sul sito internet dell’azienda in data 30 marzo e volte a chiarire molte delle domande poste da alcuni lavoratori e sindacalisti che nella settimana precedente hanno espresso disappunto per le scelte aziendali in merito ai criteri d’applicazione della graduatoria – aggiungono - di fatto non fanno che confermare il clima generale di tensione creatosi intorno alle clausole del bando: la FAQ in questione, infatti, ha confermato la linea aziendale già ampiamente contestata sia dai lavoratori che da alcuni sindacati”.
Alla luce di tutto e in un clima già abbastanza teso, il Tar di Catanzaro ha anche fissato la prima udienza, in programma per il mese di maggio.